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Sentenza

Sentenza n. 1944/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 237/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 marzo 2025 e notificata il 6 marzo 2025. Il titolo aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e condannato il Ministero a costituire, con le modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato, la Carta elettronica del docente con accredito complessivo di 1.000 euro, pari a 500 euro per ciascun anno di servizio a tempo determinato. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è opposto. Il TAR ha verificato l’ammissibilità della domanda, compresi il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica presso la sede dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, la documentazione non dimostrava che il Ministero avesse adempiuto alle obbligazioni stabilite dal titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni, direttamente o tramite funzionario delegato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza accolta dal TAR.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Sussistono, infatti, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

    La domanda di ottemperanza è ammissibile una volta provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    “- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; - condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per ciascun anno scolastico suindicati, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato)”

    Il titolo giudiziale da eseguire riconosce alla docente a tempo determinato il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per complessivi 1.000 euro, secondo le modalità previste per il personale a tempo indeterminato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    “- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per ciascun anno scolastico suindicati, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato)”

    Il giudicato impone al Ministero di costituire la Carta elettronica con le modalità previste per il personale a tempo indeterminato e di accreditarvi 500 euro per ciascuno dei due anni scolastici riconosciuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la domanda è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando la documentazione processuale non dimostra l’adempimento delle obbligazioni stabilite dal titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di inutile scadenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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