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Sentenza

Sentenza del 28/01/2022 n. 2629 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di accesso presso la sede societaria l'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per il 2003 reclamando maggiori imponibili ai fini IRPEG, IRAP e IVA per ricavi non dichiarati e sopravvenienze passive; la controversia verteva sulla validità e motivazione dell'accertamento, sulla regolarità temporale e formale della verifica (durata, ordine di servizio, informazione delle ragioni della verifica), sull'utilizzabilità del materiale rinvenuto e sulla corretta qualificazione e quantificazione dei ricavi e dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Nuova G. s.r.l. confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. I giudici hanno ritenuto infondate o inammissibili le censure della contribuente: l'obbligo di allegazione del processo verbale non era rilevante in presenza di conoscenza diretta del verbale (firma del legale rappresentante); il termine di 30 giorni di permanenza si computa sulle giornate di effettiva attività presso la sede e la sua eventuale violazione non comporta automaticamente invalidità degli atti; l'obbligo informativo all'avvio della verifica non è sanzionato da nullità e le ragioni della verifica risultavano comunque nel processo verbale; l'ordine di servizio iniziale non precludeva l'estensione all'IRAP per richiamo normativo; le doglianze processuali relative a motivazione e omissioni di pronuncia sono state respinte per giudicato interno o ritenute infondate; infine le sanzioni collegate al tributo erano legittimamente irrogate con l'atto di accertamento. Spese del giudizio in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    L'obbligo di allegare gli atti richiamati vale per documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; il riferimento per relationem è ammissibile se il contenuto essenziale è noto al contribuente (qui il processo verbale era noto perché sottoscritto dal legale rappresentante).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    Il termine di trenta giorni riguarda i giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente; la sua violazione non determina automaticamente la carenza del potere di accertamento né l'invalidità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2

    L'obbligo di informare il contribuente dell'avvio della verifica non è sanzionato con nullità tassativa; l'inosservanza non comporta per sé invalidità dell'atto, soprattutto se le ragioni della verifica risultano dal processo verbale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Irap), richiamo alle disposizioni in materia di imposte sui redditi

    L'istituto IRAP rinvia per controlli e procedure alle norme sulle imposte sui redditi, consentendo pertanto di estendere una verifica inizialmente diretta a IVA e imposte dirette anche all'IRAP.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33; D.P.R. 26 febbraio 1972, n. 633, art. 52; D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25

    Norme richiamate per la disciplina delle verifiche e accessi fiscali; la loro interpretazione consente l'ampliamento dell'oggetto della verifica nei limiti di legge.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 56

    In tema di appello tributario, le questioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; la mancata riproposizione può determinare giudicato interno su specifici punti.

  • D.Lgs. 472/1997, artt. 16 e 17

    Le sanzioni amministrative per violazioni formali richiedono un apposito provvedimento d'irrogazione (art.16), mentre le sanzioni 'collegate' al tributo possono essere comminate con l'atto di accertamento (art.17). Qui la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento con sanzioni unitarie in quanto la violazione contabile era collegata alla determinazione del tributo.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (principali rimedi per cassazione), art. 112 c.p.c., art. 384 c.p.c.

    Richiamati i parametri procedurali per i motivi di cassazione (omesso esame di fatti decisivi, vizi di motivazione, ecc.); la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità e la possibilità, in presenza di questione di diritto non richiesta accertamenti di fatto, di decidere nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha già conoscenza del processo verbale (es. perché lo ha sottoscritto), l'amministrazione può fare riferimento per relationem agli elementi ivi contenuti senza allegarli all'avviso, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il termine di 30 giorni di permanenza dei verificatori si computa sulle giornate di effettiva attività presso la sede; eventuali giorni 'interrotti' o spesi altrove non vanno conteggiati, e la mera violazione temporale non invalida automaticamente l'accertamento.
  • L'obbligo di informare il contribuente all'inizio della verifica non è sanzionato con nullità automatica; è comunque opportuno che le ragioni della verifica risultino chiaramente dal p.v.c.
  • La verifica può essere estesa anche a tributi diversi da quelli indicati nell'ordine di servizio quando la normativa specifica (es. per l'IRAP) rinvia alle disposizioni sulle imposte sui redditi; l'ampliamento va comunque motivato e comunicato opportunamente.
  • Le sanzioni collegate al tributo possono essere comminate con l'atto di accertamento; per le violazioni meramente formali non collegate al tributo è invece necessario il procedimento di irrogazione autonomo.
  • In sede di cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo se il ricorrente individua con precisione il fatto, la sua fonte negli atti e la sua decisività; omissioni generiche non bastano.
  • Se il giudice di legittimità riscontra che la questione omessa in motivazione è di puro diritto e infondata, può decidere direttamente nel merito senza rinviare, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

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