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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1868/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il rigetto degli appelli avverso il decreto di prevenzione che ha disposto, nei confronti di Vincenzo Petrizzo, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni e la confisca di beni immobili e mobili registrati. I motivi principali: (i) per Vincenzo, doglianza circa l'erronea utilizzazione di una sentenza di assoluzione (Tribunale di Sala Consilina 08/07/2010) come base per il giudizio di pericolosità e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della non pericolosità; (ii) richiesta di riduzione della durata della misura in relazione alla minore pericolosità per assenza del ruolo di usuraio; (iii) per i terzi interessati (moglie e figli) contestazione della confisca per mancata prova del nesso temporale fra acquisizione dei beni e proventi illeciti, carenza di indagini patrimoniali (soprattutto sulla convivente/madre), mancata valutazione di una perizia richiesta dalla difesa, e censure di incostituzionalità di varie disposizioni del d.lgs. 159/2011 (tra cui l'art. 19, comma 3) in relazione a discriminazioni tra coniuge separato e convivente e alla tassatività degli elementi di fatto ammessi nel procedimento di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha respinti. Ha confermato la legittimità del ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sociale di Vincenzo Petrizzo sulla base di plurimi reati e precedenti di polizia (1987-2018), del ruolo di intermediario tra usurai e vittime e di ulteriori elementi sopravvenuti (denunce del 2018). La Suprema Corte ha affermato che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può autonomamente valutare fatti anche desumibili da provvedimenti penali non definitivamente impeditivi, salvo che un fatto sia stato irrevocabilmente escluso dal giudice penale; ha ritenuto congrua e articolata la motivazione territoriale e legittima la valutazione del perito circa la sproporzione tra redditi e acquisizioni patrimoniali. Quanto ai terzi interessati, la Corte ha ricordato il loro limitato interesse e le loro scarse allegazioni probatorie: solo il proposto può contestare la sussistenza della pericolosità e la proporzione fra redditi e beni; i terzi possono provare l'effettiva titolarità e la capacità economica, cosa qui non dimostrata. Sono inoltre respinte le eccezioni di incostituzionalità come generiche o infondate. In conseguenza dell'inammissibilità/infondato dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b; art. 4; art. 6; art. 8; art. 10; art. 16; art. 19, comma 3; art. 24; art. 26, comma 2

    Il giudice delle misure di prevenzione può svolgere una valutazione autonoma degli elementi di fatto; per la "pericolosità generica" occorre dimostrare delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, che abbiano generato profitti e costituiscano una fonte di reddito rilevante. L'art. 19, c.3 consente indagini particolari nei confronti di coniuge/conviventi nell'ultimo quinquennio; la norma non introduce una presunzione automatica ma poteri istruttori speciali. Le pronunce penali di assoluzione non escludono automaticamente la rilevanza dei fatti ai fini della prevenzione salvo quando il fatto sia irrevocabilmente escluso.

  • codice di procedura penale

    art. 606 (lett. b, d, e); art. 581, comma 2, lett. d; art. 616; art. 192; disp. att. art. 173

    In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione sono ammessi i vizi di legge (non la rinnovazione del giudizio di merito); la Corte può censurare la mancanza o l'apparenza della motivazione. L'art. 192 (standard probatorio per il penale) non vincola il giudice di prevenzione: il procedimento di prevenzione può fondarsi su prova indiziaria anche se non dotata dei requisiti dell'art. 192 c.p.p.; art. 616 regola la condanna alle spese in caso di inammissibilità/infondato del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Ha chiarito i requisiti per l'applicazione delle misure fondate sulla pericolosità generica: i delitti devono essere commessi abitualmente in un arco temporale significativo, aver prodotto profitti e costituire una fonte rilevante di reddito; tali requisiti devono essere ancorati a precisi elementi fattuali e adeguatamente motivati dal giudice.

  • I. 1423/1956

    Norma richiamata nel contesto della valutazione dei nessi temporali tra acquisti di beni e capacità reddituale o per l'individuazione di limiti procedurali relativi a verifiche patrimoniali; nella vicenda è usata per sostenere l'esigenza di collegare temporalmente le acquisizioni patrimoniali ai proventi ritenuti illeciti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il giudice può operare una "valutazione autonoma" dei fatti: le pronunce penali non definitive o parzialmente assolutorie non escludono automaticamente la rilevanza di circostanze emerse in quei procedimenti, purché i fatti non siano irrevocabilmente esclusi dal giudice penale.
  • Per riconoscere la pericolosità "generica" occorre motivare su tre elementi essenziali: frequenza/abitualità della condotta, produzione di profitti illeciti e rilevanza di tali profitti come fonte di reddito; la motivazione deve indicare l'arco temporale di riferimento e collegare i fatti ai beni oggetto di confisca.
  • Il giudice della prevenzione può fare ricorso a prove indiziarie e perizie d'ufficio; la difesa deve produrre documentazione concreta (es. dichiarazioni fiscali, bonifici, contratti) per contrastare le conclusioni peritali; mere affermazioni non documentate sono insufficienti.
  • I terzi formalmente intestatari di beni sottoposti a confisca hanno interesse limitato: possono dimostrare la reale titolarità e la capacità economica lecita che giustifichi gli acquisti, ma non sono legittimati a discutere direttamente la pericolosità del proposto, che resta questione riservata al proposto stesso.
  • In Cassazione il sindacato è essenzialmente di legalità: i motivi di fatto o le diverse ricostruzioni probatorie difficilmente prosperano se la motivazione di merito è congrua, completa e logica; si può ottenere accoglimento solo per violazioni di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente.

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