Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1382

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del difetialone per l’uso nei biocidi di tipo 14, ossia rodenticidi, ma solo a condizioni rigorose e per un periodo limitato. La Commissione considera la sostanza esclusa in linea di principio ai sensi del regolamento biocidi, ma ammette il rinnovo in deroga poiché il controllo dei roditori è ritenuto essenziale per la salute umana e animale e non adeguatamente sostituibile da sole misure non chimiche. L’allegato disciplina purezza, scadenza, criteri di autorizzazione dei prodotti e forti limitazioni d’uso per ridurre rischi per uomo, animali non bersaglio e ambiente.

Rinnovo dell'approvazione del difetialone come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con condizioni e specifiche di utilizzo.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 14 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, limitatamente ai prodotti contenenti difetialone destinati al controllo dei roditori. Incide sugli operatori economici che immettono sul mercato, autorizzano o utilizzano tali biocidi negli Stati membri, con effetti diretti anche sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti. Il rinnovo è subordinato alle specifiche e condizioni dell’allegato; il principio attivo è qualificato come candidato alla sostituzione e l’approvazione è fissata fino al 30 giugno 2024. Sono previste restrizioni differenziate per prodotti destinati al pubblico, utilizzatori professionali e utilizzatori professionali formati.

Rinnovo dell’approvazione del difetialone per biocidi del tipo 14

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione rinnova l’approvazione del difetialone come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. La scelta avviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e tiene conto del fatto che la sostanza, pur rientrando in categorie di esclusione, può essere mantenuta sul mercato per una deroga giustificata dalla necessità di garantire un controllo efficace dei roditori.

Contesto e ragioni della decisione

Dalle valutazioni dell’autorità competente norvegese, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e delle consultazioni pubbliche emerge che il difetialone è classificabile come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e come sostanza molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Per questo motivo soddisfa i criteri di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, la Commissione ritiene che siano soddisfatte anche le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare perché i roditori possono trasmettere zoonosi gravi, i metodi non chimici non risultano sufficientemente efficaci e l’assenza del difetialone comporterebbe ripercussioni sproporzionate su salute, ambiente e attività economiche.

Qualificazione come candidato alla sostituzione e durata

Il difetialone è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Ne deriva l’applicazione del periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4. L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.

Specifiche del principio attivo

L’allegato riporta la denominazione IUPAC del difetialone, il numero CAS 104653-34-1 e il grado minimo di purezza pari a 976 g/kg. La purezza si riferisce alla concentrazione combinata dei due diastereoisomeri, cis e trans. Il numero CE non è disponibile.

Condizioni generali di autorizzazione dei prodotti

Il regolamento non si limita a rinnovare l’approvazione del principio attivo, ma impone condizioni stringenti per l’autorizzazione dei biocidi che lo contengono. La valutazione del prodotto deve considerare esposizioni, rischi ed efficacia per gli usi specifici non esaminati a livello unionale per il principio attivo e deve verificare anche la possibilità di soddisfare le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo l’allegato VI, punto 10, del regolamento biocidi.

Inoltre:

  • i prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
  • la concentrazione nominale di difetialone non può superare 25 mg/kg;
  • i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante;
  • non sono autorizzabili come polvere tracciante;
  • devono essere prodotti pronti all’uso;
  • l’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente deve essere ridotta al minimo mediante misure di mitigazione del rischio;
  • gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti secondo la normativa locale, con indicazione del metodo nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in etichetta.

Uso da parte del pubblico

Per i prodotti destinati al pubblico valgono restrizioni particolarmente severe. Essi devono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione e con quantitativi massimi per confezione differenziati in base ai bersagli e alla forma dell’esca. Per i soli topi sono ammessi 50 g per esche in grani, pellet o pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per soli ratti o per topi e ratti sono ammessi 150 g per grani, pellet o pasta e 300 g per blocchi paraffinati.

I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo in interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo in interno. Sono vietate le esche permanenti e quelle a intervalli di applicazione. Chi commercializza tali prodotti deve assicurare che siano accompagnati da informazioni sui rischi dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni opportune. Le esche libere in grani o pellet devono essere confezionate in sacchetti o altro imballaggio idoneo a ridurre l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente.

Uso da parte di utilizzatori professionali e professionali formati

Per gli utilizzatori professionali, il regolamento vieta l’uso in reti fognarie, aree aperte e discariche, nonché l’impiego in esche permanenti o a intervalli di applicazione. È consentito solo l’uso in stazioni esca a prova di manomissione, e i prodotti non devono essere forniti al pubblico.

Per gli utilizzatori professionali formati, invece, sono ammesse anche reti fognarie, aree aperte e discariche, oltre a punti esca coperti e protetti, purché offrano lo stesso livello di protezione delle stazioni esca a prova di manomissione. In questa categoria sono autorizzabili le esche a intervalli di applicazione, ma non le esche permanenti. Anche in questo caso, i prodotti non possono essere forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del difetialone come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, fatte salve le specifiche e condizioni contenute nell’allegato.

Motivi del rinnovo in deroga

La Commissione rileva che il difetialone soddisfa i criteri di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B e come sostanza molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Nonostante ciò, il rinnovo è ammesso perché ricorrono le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare per la necessità di prevenire o contrastare un grave pericolo per la salute umana e animale e per le sproporzionate conseguenze negative di una mancata approvazione.

Candidato alla sostituzione e durata dell’approvazione

Il difetialone è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza si applica il periodo di rinnovo di cui all’articolo 10, paragrafo 4. L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.

Specifiche tecniche del principio attivo

L’allegato indica come denominazione IUPAC del difetialone: 3-[3-(4′-bromo[1,1′biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one. Il numero CAS è 104653-34-1, il numero CE non è disponibile e il grado minimo di purezza del principio attivo è pari a 976 g/kg, riferito alla concentrazione combinata dei due diastereoisomeri (cis e trans).

Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi

Per la valutazione dei prodotti devono essere esaminate esposizioni, rischi ed efficacia rispetto agli usi specifici non considerati nella valutazione del principio attivo a livello dell’Unione; la valutazione del prodotto deve inoltre verificare le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo l’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2. La concentrazione nominale di difetialone non può superare 25 mg/kg, i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante, non possono essere autorizzati come polvere tracciante, devono essere pronti all’uso e devono minimizzare l’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente. Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti secondo la normativa locale e le modalità di smaltimento devono figurare nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.

Condizioni per l’uso da parte del pubblico

I prodotti destinati al pubblico devono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previste quantità massime per confezione: per i soli topi, 50 g per esche in grani, pellet o pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per soli ratti o per topi e ratti, 150 g per grani, pellet o pasta e 300 g per blocchi paraffinati. Per Rattus norvegicus e Rattus rattus l’uso è consentito solo in interno o negli edifici e intorno ad essi; per Mus musculus solo in interno. Sono vietate le esche permanenti e le esche a intervalli di applicazione, e i prodotti devono essere corredati di informazioni sui rischi dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per ridurne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite solo in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione.

Condizioni per gli utilizzatori professionali

Per gli utilizzatori professionali i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, né in esche permanenti o a intervalli di applicazione; sono autorizzabili solo in stazioni esca a prova di manomissione. Chi immette tali prodotti sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.

Condizioni per gli utilizzatori professionali formati

Per gli utilizzatori professionali formati i prodotti possono essere autorizzati anche per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche e in punti esca coperti e protetti, purché offrano lo stesso livello di protezione per specie non bersaglio e per l’uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. Possono essere autorizzati per esche a intervalli di applicazione, ma non per esche permanenti. I prodotti destinati a tali utilizzatori non possono essere forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicatutela dell'ambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.