Sentenza n. 5878/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l’’annullamento: - della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 della Regione Abruzzo, ivi compreso l’’Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’’economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione degli importi dovuti nell’ambito del meccanismo del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, impugnando la determinazione della Regione Abruzzo con il relativo allegato, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi al meccanismo del payback, deducendo profili di illegittimità degli atti e degli importi richiesti. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95 del 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 del decreto-legge n. 95 del 2025: quest’ultima può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti con cui viene accertato l’avvenuto pagamento dell’importo ridotto. Poiché nel caso concreto risultava la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento, ma non la comunicazione regionale dell’accertamento richiesta dalla norma, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento rendeva comunque inutile la prosecuzione del giudizio e determinava la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e l’andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR Lazio dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l’avvenuto pagamento dell’importo ridotto; la mera dichiarazione della parte privata non è sufficiente.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque per la decisione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la regolazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nelle peculiarità della controversia e nella vicenda processuale.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo che accerta l’adempimento, la mera dichiarazione o prova del pagamento resa dalla parte privata non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
- Il versamento dell’importo ridotto previsto dalla disciplina speciale del payback può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, perché la prosecuzione del giudizio non arrecherebbe più alcuna utilità alla parte che ha effettuato il pagamento, anche se non risultano ancora integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce all’improcedibilità del ricorso e deve essere distinta dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone l’adempimento dello specifico procedimento certificativo e comunicativo previsto dalla legge.
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