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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27981/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento notificata per la tassa smaltimento rifiuti (TARSU) relativa all'anno 2009, emessa nell'ambito della riscossione curata dal concessionario. Dopo il rigetto sia in primo grado sia in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato una memoria con il provvedimento del Comune che, all'esito di un iter conciliativo, aveva parzialmente annullato in autotutela la cartella e rideterminato il tributo. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese. Il Comune non ha svolto rilievi in contrario.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto provvedimento di autotutela del Comune, fondato su un sostanziale accordo tra le parti, e ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese processuali e ha escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui tale meccanismo sanzionatorio non opera quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2-quater D.L. 564/1994

    Richiamato come base del provvedimento di autotutela adottato dal Comune, che ha parzialmente annullato la pretesa tributaria.

  • artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

    La Corte afferma che la definizione convenzionale della controversia non si inquadra nelle tipologie di decisione previste da tali norme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude per cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario cui si collega, in generale, il meccanismo del raddoppio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo sostanziale o con un provvedimento amministrativo che recepisca tale accordo, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere, in presenza di accordo tra le parti, determina il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate e non va confusa con l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera se il processo di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di definizione conciliativa della lite, la Corte può compensare le spese di giudizio, specie quando il provvedimento sopravvenuto soddisfi sostanzialmente le posizioni di entrambe le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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