Sentenza n. 4294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1680/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 1680/2025, che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dei lavori alla Casalini & Co. S.r.l. e contro i verbali di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'aggiudicazione della procedura per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle coperture e delle facciate dell'Istituto T. Buzzi di Prato. Casalini & Co. era risultata prima classificata con 91,876 punti, mentre Acme era seconda con 90,700 punti, con una differenza determinata anche dalla valutazione del subcriterio C2, relativo al miglioramento delle soluzioni tecniche di esecuzione in sicurezza delle lavorazioni. L'appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, con due motivi, error in iudicando, violazione della lex specialis, eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità della motivazione, difetto di motivazione e violazione della parità di trattamento. In particolare, sosteneva che fosse illegittimo il giudizio di “eccellente”, con coefficiente 1, attribuito dal presidente della commissione all'offerta dell'aggiudicataria, mentre la propria offerta era stata giudicata “buona”, con coefficiente 0,8. Secondo Acme, l'offerta dell'aggiudicataria, incentrata soprattutto su una copertura provvisoria per consentire la prosecuzione dei lavori in condizioni atmosferiche sfavorevoli, non avrebbe considerato adeguatamente la sicurezza dei fruitori dell'istituto, la movimentazione dei materiali e la gestione delle interferenze tra cantiere e attività scolastiche. L'appellante evidenziava inoltre che la propria offerta prevedeva, tra l'altro, parapetti in luogo del ponteggio, parapetti permanenti in luogo delle linee vita, pannelli acustici e una gru elettrica, e sosteneva che il confronto tra le offerte imponesse un punteggio migliore per Acme e comunque inferiore per Casalini. Deduceva quindi che la commissione avesse travisato i parametri predeterminati dalla lex specialis per i giudizi di “buono” ed “eccellente”, oltrepassando i limiti della discrezionalità tecnica e violando la parità di trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Toscana. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi giudizi e punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è pieno, penetrante ed effettivo, potendo verificare il fatto, la correttezza del criterio tecnico applicato, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza e l'attendibilità dell'iter valutativo; tuttavia, non è sostitutivo e non consente al giudice di rimpiazzare la valutazione amministrativa con una propria, ritenuta preferibile. Nel caso concreto, il giudizio del presidente della commissione, che aveva ritenuto “eccellente” l'offerta di Casalini e “buona” quella di Acme, non presentava alcun elemento minimo di illogicità o inattendibilità. Il TAR aveva correttamente ricostruito la disciplina di gara, il significato dei giudizi sintetici e le caratteristiche delle due offerte. Le critiche dell'appellante miravano, in sostanza, a dimostrare la superiorità tecnica della propria proposta e l'inferiorità di quella dell'aggiudicataria, chiedendo al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione. Tale operazione non è consentita quando la valutazione amministrativa rientra tra quelle tecnicamente opinabili e risulta coerente con i criteri di gara. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e spese di legge in favore della Provincia di Prato.
Massime di principio
- La valutazione delle offerte tecniche mediante giudizi e punteggi, effettuata dalla commissione secondo i criteri previsti dalla lex specialis, costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, incoerente, inattendibile o fondata su un errore nell'applicazione della regola tecnica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare il fatto, la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo e la ragionevolezza dell'iter logico, ma non può sostituire alla valutazione amministrativa una propria diversa valutazione tecnica.
- Quando la valutazione della commissione è il risultato di una corretta applicazione dei criteri di gara ed è compresa tra gli esiti tecnicamente opinabili ma attendibili consentiti dalla disciplina applicabile, il giudice deve arrestare il proprio sindacato, anche se avrebbe preferito una diversa soluzione valutativa.
- La contestazione della maggiore qualità tecnica della propria offerta o della preferibilità di una diversa comparazione tra offerte non dimostra, di per sé, la manifesta illogicità della valutazione della commissione e non consente al giudice di rinnovare il giudizio comparativo di merito.
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