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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45196/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca di immobili, automezzo, conti e altri beni, disposta con decreto del Tribunale di Monza del 18/02/2013, invocando come motivo novità la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 (pericolosità sociale generica). Sosteneva che il provvedimento ablatorio si fosse fondato su tale figura di pericolosità (lett. a) e che, perciò, l'illegittimità costituzionale ne avesse compromesso i presupposti. La Corte d'appello, richiamando la motivazione del decreto del Tribunale, ritenne invece che dagli stessi atti emergessero elementi riconducibili alla pericolosità descritta dalla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011; conseguentemente la istanza ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 fu dichiarata inammissibile. Il ricorrente denunciava in Cassazione errata applicazione dell'art. 28 e carenza/manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione della pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto premesso che il ricorrente aveva già proposto precedenti istanze sulla medesima novità (sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019) e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva tratto dalla motivazione del decreto monzese elementi compatibili con la figura di pericolosità di cui alla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011; la valutazione di tali elementi avrebbe comportato un riesame dei fatti non consentito nella sede di revocazione. Perciò il giudizio sul vizio di logicità sollevato era direzionato a ottenere una diversa valutazione dei fatti, profilo inammissibile in tale sede. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 1, comma 1, lett. a)

    citata la declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale n. 24/2019

    la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 ha dichiarato l'illegittimità della lett. a) (pericolosità sociale generica); tuttavia, per ottenere la revoca della confisca occorre dimostrare che il provvedimento ablatorio si fosse fondato esclusivamente su tale figura

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 1, comma 1, lett. b)

    richiamata e dedotta dalla Corte territoriale come categoria applicata dal giudice di prime cure

    se dalla motivazione del provvedimento ablatorio emergono elementi caratterizzanti la lett. b) (rapporto tra attività illecite, redditi e accumulo patrimoniale), la revoca basata sulla illegittimità della lett. a) può risultare inammissibile

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 28, comma 2

    richiamato nelle pronunce di legittimità come il rimedio esperibile

    le Sezioni Unite hanno stabilito che il rimedio adeguato per far valere la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità è la richiesta di revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, e non l'incidente di esecuzione

  • sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 3513 del 16/12/2021

    "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, 'ex' art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione"

    stabilisce la via procedurale corretta per contestare provvedimenti basati sulla lett. a) dopo la sentenza costituzionale; tuttavia non autorizza il riesame libero dei fatti nella revoca

  • codice di procedura penale, art. 616

    richiamato per le conseguenze processuali

    alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali

  • sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    citata come elemento di novità

    ha annullato la legittimità della norma che definiva la pericolosità sociale generica (lett. a); la sua efficacia può dar luogo a revoca se il provvedimento impugnato si fondava esclusivamente su quella figura

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione alla Cassa delle ammende

    consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende salvo che non risultino elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è il rimedio corretto per far valere la sopravvenuta incostituzionalità della lett. a) dell'art. 1; non è invece idoneo l'incidente di esecuzione.
  • Perché una revoca basata sulla declaratoria di illegittimità della lett. a) sia ammessa, occorre dimostrare che il provvedimento ablatorio si sia fondato "esclusivamente" su quella figura o che non emergano dalle motivazioni elementi riconducibili ad altre fattispecie (es. lett. b). Se il decreto originario contiene riferimenti o elementi che indicano la lett. b), la revoca sarà verosimilmente inammissibile.
  • Nella procedura di revocazione non è consentito un libero riesame dei fatti e dei mezzi di prova per riformulare la valutazione probatoria: il sindacato è limitato a profili di legittimità e alle ipotesi tassative previste dalla norma.
  • Se già è stata proposta e decisa una istanza sulla stessa novità giuridica, può essere precluso proporre una nuova istanza sui medesimi fatti e presupposti (effetto preclusivo di precedenti decisioni).
  • Nell'istanza di revoca è determinante l'analisi testuale e motivazionale del provvedimento impugnato: per aumentare le chance di ammissione, il ricorrente deve evidenziare espressamente che il decreto si è basato unicamente sulla figura dichiarata incostituzionale e indicare passaggi motivazionali puntuali a sostegno di tale asserzione.
  • Gli atti di impugnazione devono essere cauti rispetto alla duplicazione di istanze già decise: valutare la precedenza temporale delle azioni e l'eventuale coinvolgimento delle Sezioni Unite o di pronunce della Corte che abbiano già statuizioni sullo stesso caso.

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