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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - della nota dell’Ufficio tecnico del Comune di Guardavalle del 4 luglio 2022, n. prot. 4638, avente ad oggetto: “Richiesta di Parere di Sanabilità – Ampliamento di un fabbricato a destinazione residenziale sito in Guardavalle in via Nazionale 105 – DINIEGO DEFNITIVO”; - nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento amministrativo.

Giustizia amministrativa202201368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’accertamento di conformità relativo all’ampliamento abusivo di un fabbricato residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava il diniego comunale dell’accertamento di conformità richiesto ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per un ampliamento edilizio realizzato senza titolo, già colpito da ordinanza di demolizione divenuta definitiva. Deduceva, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo che tale adempimento avrebbe consentito di rappresentare all’amministrazione le proprie ragioni. Nel merito contestava l’assenza della doppia conformità urbanistica, sostenendo che la volumetria dell’ampliamento fosse stata considerata nel calcolo del fabbisogno abitativo del piano regolatore generale e che fosse possibile trasferire potenzialità edificatoria da altro terreno di proprietà, anche non contiguo purché urbanisticamente omogeneo. Deduceva inoltre che l’area interessata disponesse comunque di volumetria residua e che il diniego fosse sproporzionato, nonché privo di adeguata considerazione dell’interesse pubblico, poiché la demolizione avrebbe determinato un peggioramento urbanistico della zona. In corso di giudizio richiamava anche gli artt. 34-ter e 36-bis d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per il vizio procedimentale derivante dall’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ha affermato che l’art. 10-bis l. n. 241/1990 ha portata generale e si applica anche ai procedimenti relativi ad accertamento di conformità e condono edilizio. L’omissione non comporta automaticamente l’annullamento: il privato deve allegare, oltre alla lesione della partecipazione procedimentale, elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale. Nel caso concreto, gli ulteriori motivi di ricorso contenevano argomenti che il Comune avrebbe potuto esaminare nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale. Il diniego è stato quindi annullato, con salvezza del riesame da parte dell’amministrazione. Le spese sono state compensate e dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di accertamento di conformità e di condono.

    L’omessa comunicazione del preavviso costituisce vizio procedimentale; l’annullamento è giustificato quando il ricorrente indichi elementi fattuali o valutativi potenzialmente idonei a incidere sul contenuto del provvedimento finale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    accertamento di conformità

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di sanatoria edilizia oggetto del diniego, ma la sentenza non decide nel merito la sussistenza della doppia conformità.

  • art. 34-ter d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in corso di giudizio, ma non è stata esaminata nella motivazione decisoria.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in corso di giudizio, ma non è stata esaminata nella motivazione decisoria.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 ha portata generale e si applica anche ai procedimenti di accertamento di conformità e di condono edilizio.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto determina l’annullabilità del provvedimento finale quando il privato dimostri non solo la lesione della garanzia partecipativa, ma anche che avrebbe potuto introdurre nel procedimento elementi fattuali o valutativi potenzialmente influenti sull’esito.
  • Quando il diniego edilizio è annullato per omessa partecipazione procedimentale, l’amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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