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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16596 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - Deducibilità dei costi - Spese di pubblicità - Differenze rispetto alle spese di rappresentanza - Effettiva finalità delle spese - Verifica - Necessità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003. I rilievi riguardavano: l'indebita fruizione dell'agevolazione Tremonti-bis per opere realizzate su un immobile allora appartenente a terzi; la deduzione degli ammortamenti relativi a tali opere; la deduzione delle rimanenze iniziali di gadget destinati a omaggi; e la qualificazione come spese pubblicitarie, anziché di rappresentanza, dei costi di vitto, alloggio, viaggi e riunioni con clienti e agenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto non spettante l'agevolazione Tremonti-bis perché, al momento dei lavori, la contribuente non aveva alcun diritto reale o personale sull'immobile e non aveva dimostrato che le opere fossero beni autonomi, separabili e riutilizzabili. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della CTR sugli ammortamenti, escluso la deducibilità in esercizi successivi dei costi dei gadget di valore unitario inferiore a 25,82 euro, già interamente deducibili nell'anno di sostenimento, e censurato la mancata verifica concreta della finalità delle spese per clienti e agenti, distinguendo tra pubblicità e rappresentanza.

Norme richiamate

  • Legge n. 383 del 2001, art. 4 (agevolazione Tremonti-bis)

    L'agevolazione spetta per investimenti in beni strumentali nuovi e fiscalmente ammortizzabili. Le opere realizzate su immobili di terzi sono agevolabili solo se costituiscono beni autonomi, dotati di propria funzionalità e separabili dall'immobile, con possibilità di rimozione e riutilizzo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109 TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede il rispetto del principio di inerenza, cioè il collegamento effettivo tra la spesa e l'attività d'impresa. La CTR avrebbe dovuto pronunciarsi autonomamente sulla deducibilità degli ammortamenti relativi alle opere eseguite sull'immobile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2 (ora art. 108 TUIR)

    Costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle dirette alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o all'incremento delle vendite.

    La distinzione tra spese di rappresentanza e pubblicità dipende dall'obiettivo concreto della spesa. È necessaria una rigorosa verifica fattuale: le spese rivolte direttamente a promuovere prodotti e vendite possono essere pubblicitarie, mentre quelle destinate all'immagine e alle relazioni istituzionali sono di rappresentanza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 92 e 163

    Le regole sulle rimanenze non consentono di rinviare la deduzione di costi che, per la loro natura e per il loro valore unitario, devono essere integralmente dedotti nell'esercizio di sostenimento.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni autonomamente sottoposte al suo esame. L'omessa decisione su una specifica domanda o motivo di appello determina un vizio della sentenza.

Massime di principio

  • Le spese sostenute su immobili di terzi non beneficiano automaticamente delle agevolazioni previste per i beni strumentali: il contribuente deve dimostrare sia un titolo giuridico sull'immobile sia l'autonomia, separabilità e riutilizzabilità delle opere.
  • Opere strutturalmente integrate nell'immobile, realizzate su misura e non autonomamente riutilizzabili, tendono a essere considerate spese incrementative o costi relativi a beni altrui, non beni strumentali autonomi agevolabili.
  • La deducibilità fiscale richiede sempre la prova dell'inerenza della spesa all'attività d'impresa; il semplice fatto che una spesa possa favorire indirettamente l'attività non è sufficiente.
  • I costi per omaggi di modesto valore, quando la normativa prevede la deduzione integrale nell'anno di sostenimento, non possono essere nuovamente dedotti negli esercizi successivi attraverso la contabilizzazione di rimanenze.
  • Le spese sostenute per clienti e agenti non sono automaticamente spese pubblicitarie o integralmente deducibili: occorre distinguere, documentare e provare la finalità concreta di promozione delle vendite rispetto alle finalità di rappresentanza o intrattenimento.
  • Una sentenza tributaria deve esaminare e motivare ogni autonomo motivo di ricorso o di appello; l'accoglimento generico dell'impugnazione non sostituisce la decisione espressa sulle singole questioni.

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