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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 95 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società E S.p.A. aveva chiesto il rimborso di € 313.615,62 pagati a titolo di dazio antidumping definitivo su importazioni dall'Ucraina, sulla base della riduzione dell'aliquota dal 13,8% all'8,1% prevista dal Reg. UE n.1295/2019. L'Ufficio delle Dogane respingeva le domande ritenendo che: a) la procedura speciale di restituzione prevista dall'art. 11, par. 8 del Reg. UE n.1036/2016 (riesame intermedio) si applica solo se la richiesta è trasmessa alla Commissione e prodotta entro 6 mesi dall'accertamento dei dazi definitivi e corredata delle prove richieste; b) le istanze della contribuente non erano state presentate nei termini né contenevano gli elementi richiesti, e andavano quindi inquadrate come richieste di rimborso per eccedenza ai sensi dell'art. 117 del Reg. UE n.952/2013; c) il Reg. n.1295/2019 non prevedeva effetto retroattivo della riduzione, quindi non sussisteva diritto automatico al rimborso delle somme già riscosse.

La decisione

La Corte d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, riformando la sentenza di primo grado che aveva favorevolmente accolto i ricorsi della E S.p.A. La Corte ha ritenuto che le domande non rientravano nella procedura speciale dell'art. 11(8) Reg. 1036/2016 (erano tardive e prive delle prove richieste) e che la riduzione dell'aliquota operata dal Reg. 1295/2019 non prevedeva retroattività rispetto ai dazi definitivi già riscossi. Di conseguenza la E S.p.A. è stata condannata a rifondere le spese di lite (1.000 euro primo grado, 1.500 euro appello) e al rimborso del contributo unificato pagato a debito.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n.1036/2016

    art. 11, paragrafo 8 (procedura di restituzione/riesame intermedio) e art. 10, paragrafo 3 (regole in tema di retroattività tra provvisorio e definitivo)

    L'art. 11(8) disciplina una procedura speciale di restituzione collegata al riesame intermedio che richiede che la domanda sia trasmessa alla Commissione entro 6 mesi dall'accertamento dell'importo dei dazi definitivi e sia corredata delle prove e informazioni richieste; l'art.10(3) prevede che la retroattività del dazio definitivo si applica di norma solo rispetto ai dazi provvisori (se il definitivo è inferiore al provvisorio).

  • Regolamento (UE) n.1295/2019

    Ha ridotto l'aliquota antidumping dal 13,8% all'8,1% per le importazioni considerate; secondo la Corte non contiene una previsione espressa di applicazione retroattiva della nuova aliquota ai dazi antidumping definitivi già riscossi.

  • Regolamento (UE) n.952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    L'art.117 prevede la procedura generale di rimborso dei dazi negli ipotesi di pagamento in eccesso; le istanze della contribuente sono state ricondotte correttamente a questa procedura generale quando non risultavano soddisfatte le condizioni della procedura speciale antidumping.

  • Regolamento (UE) n.585/2012

    Regolamento citato come atto che aveva fissato in precedenza l'aliquota antidumping definitiva al 13,8% per le importazioni in questione.

  • Regolamento (UE) n.1469/2018

    Regolamento citato come ulteriore provvedimento che aveva confermato/ricevuto l'aliquota del 13,8% prima della modifica operata dal Reg. 1295/2019.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente la procedura speciale di restituzione prevista dall'art.11(8) del Reg. 1036/2016 (riesame intermedio) dalla procedura generale di rimborso per pagamento in eccesso prevista dall'art.117 del Codice Doganale: sono procedure diverse con requisiti e termini differenti.
  • La domanda di restituzione ai sensi dell'art.11(8) deve essere trasmessa alla Commissione tramite l'autorità doganale nazionale entro 6 mesi dall'accertamento dell'importo dei dazi definitivi (ossia dalla dichiarazione doganale/importazione o dalla decisione che ha fissato il dazio definitivo); la mancata osservanza del termine rende la domanda inammissibile per quella procedura speciale.
  • Per poter attivare la procedura speciale dell'art.11(8) è necessario fornire tutti gli elementi di prova e le informazioni richieste dal comma 3 del medesimo articolo: senza tali elementi la pratica non può essere trasmessa alla Commissione.
  • La mera entrata in vigore di un regolamento che riduce una aliquota antidumping non determina automaticamente un diritto al rimborso delle somme già riscosse a titolo di dazio definitivo, salvo che il regolamento stesso preveda espressamente l'effetto retroattivo.
  • Se la procedura speciale è inapplicabile (per ritardo o per carenza di documentazione), l'operatore può valutare le strade alternative previste dalla normativa doganale generale (art.117 UCC) per chiedere il rimborso di eventuali pagamenti in eccesso, ma la possibilità di ottenere il rimborso dipende dalla diversa disciplina e dai relativi presupposti.
  • Nella redazione delle istanze è fondamentale specificare quale regime si intende attivare (riesame ai sensi di Reg. 1036/2016 o rimborso per eccedenza ai sensi del Codice Doganale), indicare chiaramente le importazioni interessate con le relative date e fornire la documentazione probatoria completa; in caso di preavviso di rigetto è opportuno presentare osservazioni nel termine previsto per non pregiudicare la posizione processuale.
  • Le autorità doganali hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione le istanze che soddisfano i requisiti del Reg.1036/2016; tuttavia, se la domanda non soddisfa tali requisiti o è tardiva, il respingimento è legittimo.

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