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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33312/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/1995. La Corte d'appello aveva respinto la domanda perché non riteneva provato lo stato di bisogno: risultava che l'interessato avesse continuato a collaborare gratuitamente nell'attività commerciale già intestata a lui e poi ceduta ai familiari, che non avesse chiesto la modifica o revoca dell'assegno di mantenimento di euro 400 mensili dovuto all'ex coniuge, e che non avesse presentato dichiarazioni dei redditi per un lungo periodo. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sull'assegno sociale, dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali indicate, sostenendo che la Corte territoriale avesse tratto in modo illegittimo, da un obbligo di mantenimento mai adempiuto e dalla mancata revisione della separazione, una presunzione di capacità reddituale e di insussistenza dello stato di bisogno; ha inoltre censurato l'attribuzione di una prova negativa impossibile e l'uso di presunzioni semplici ritenute non idonee a superare il criterio del reddito effettivamente posseduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in tema di assegno sociale, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale grava sul richiedente; che il giudice di merito può utilizzare presunzioni per accertare l'effettiva situazione economica e il tenore di vita; e che, nel caso concreto, la ricostruzione della Corte d'appello non integrava violazione dell'art. 2697 c.c. né delle norme processuali invocate, ma una valutazione di merito non censurabile in cassazione. È stata esclusa anche la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e non è stata ravvisata illogicità nella presunzione di redditi occulti o di autosufficienza economica. Il ricorso è stato dunque rigettato; nulla sulle spese per dichiarazione esonerativa ex art. 152 disp. att. c.p.c., con i conseguenti effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6

    La prestazione richiede, oltre ai requisiti socio-anagrafici, l'effettivo stato di bisogno desunto dall'assenza o insufficienza di redditi; rilevano tutti i redditi di qualsiasi natura, anche non formalmente dichiarati.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i requisiti per ottenere l'assegno sociale grava sul richiedente; non vi è inversione dell'onere probatorio quando il giudice valorizza elementi contrari alla pretesa e la dialettica processuale tra le parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri consentiti; tale ipotesi non era presente nel caso esaminato.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice disattende il regime legale di valutazione della prova; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È stata richiamata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una specifica violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha ritenuto che il mancato esercizio dei poteri officiosi integrasse vizio decisivo.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha dato atto dell'esonero dalle spese in presenza della relativa dichiarazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È stato richiamato per la dichiarazione dei presupposti processuali relativi al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di assegno sociale, il richiedente deve provare in modo rigoroso il possesso del requisito reddituale e l'effettivo stato di bisogno, poiché la prestazione opera come sostegno solidaristico solo in assenza di mezzi sufficienti.
  • Il giudice di merito può fondare l'accertamento del requisito reddituale anche su presunzioni semplici, valorizzando indicatori complessivi del tenore di vita e della situazione economica, purché il ragionamento sia logico e non contraddittorio.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova o utilizzato prove al di fuori dei limiti legali; non basta contestare la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal merito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto sotto la veste formale della violazione di legge, quando il motivo mira in realtà a sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La deduzione di un vizio motivazionale relativo al ragionamento presuntivo richiede di evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è sufficiente proporre una lettura alternativa degli indizi.
  • Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ravvisabili solo in ipotesi tassative, rispettivamente quando si utilizzino prove non introdotte dalle parti o si disattenda il regime legale della prova, non quando si contesti il prudente apprezzamento del giudice.

Come è indicizzato

MateriePensioniProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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