Cassazione Civile, Ordinanza n. 06063/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA per l'anno 2010 nei confronti di una società cooperativa sociale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza regionale. Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla L. n. 197/2022 e ha chiesto l'estinzione del giudizio, depositando la documentazione dei versamenti effettuati, compreso quanto richiesto dalla disciplina sulla prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 1, comma 198, della medesima legge per l'estinzione del giudizio, ammissibile anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Il processo è stato pertanto dichiarato estinto e le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197/2022
ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti, cui la contribuente ha aderito nelle more del giudizio di cassazione
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
ricorre la causa di estinzione del giudizio anche quando sia stato effettuato il versamento della prima rata delle somme dovute
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando siano rispettati i presupposti previsti dalla disciplina speciale sopravvenuta.
- Ai fini dell'estinzione della lite agevolata, è sufficiente anche il versamento della prima rata delle somme dovute, se la legge lo consente espressamente.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, le spese seguono la regola della soccombenza virtuale o comunque restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto statuito nel provvedimento estintivo.
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