Cassazione Penale, Ordinanza n. 24178/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, sostenendo che il reato non fosse procedibile d'ufficio. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa declaratoria di prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla querela, perché in primo grado era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., che comporta la procedibilità d'ufficio ex art. 624, comma 3, c.p., e tale profilo non era stato devoluto in appello, con formazione del giudicato sul punto; quanto alla prescrizione, perché il termine massimo non era ancora maturato, essendo indicata come data di consumazione il 13 gennaio 2015 e come scadenza il 13 luglio 2027.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, c.p.
L'aggravante riconosciuta in primo grado rileva ai fini della procedibilità d'ufficio del furto, rendendo irrilevante la mancanza di querela.
art. 624, comma 3, c.p.
La presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. determina la procedibilità d'ufficio del reato di furto.
art. 157 c.p.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione del reato.
art. 161 c.p.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per determinare il termine massimo di prescrizione.
Massime di principio
- Nel furto aggravato, la contestazione e il riconoscimento di un'aggravante che comporta la procedibilità d'ufficio impediscono di dedurre utilmente in cassazione la mancanza di querela se tale profilo non è stato devoluto in appello e si è formato giudicato sul punto.
- Le questioni non devolute al giudice d'appello e coperte da giudicato interno non possono essere riesaminate in sede di legittimità sotto il profilo della procedibilità del reato.
- La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base del momento di consumazione del reato e delle regole sul computo del termine massimo, la scadenza non sia ancora maturata.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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