Cassazione Penale, Sentenza n. 3331/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti proposero ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 606, lett. b) c.p.p., perché la Corte di merito non avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata; 2) vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., perché l'atto sottoscritto dalla persona offesa mancava dei requisiti formali e sostanziali per essere considerato querela. Il Pubblico Ministero in Cassazione chiese l'annullamento senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione (richiami normativi relativi anche ai d.l. n.137/2020 convertito e d.l. 228/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha calcolato il termine massimo di prescrizione in 7 anni e 6 mesi ai sensi dell'art. 161 c.p., verificando che tale termine era decorso il 23/12/2020, quindi prima della sentenza impugnata. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Sul secondo motivo ha rigettato il ricorso relativamente agli effetti civili, ritenendo che la volontà della persona offesa di sporgere querela era manifestata in modo chiaro ed inequivoco nel verbale di sommarie informazioni (s.i.t.) del 15/07/2013 e che la querela non richiede una forma ufficiale particolare purché la volontà sia palese. Pertanto la condanna penale è annullata per estinzione del reato per prescrizione, mentre gli effetti civili sono mantenuti.
Norme richiamate
art. 588 c.p.
Norma qualificativa del reato contestato (lesioni); la Corte ha dato rilievo alla qualificazione risultante nel giudizio di merito
art. 584 c.p.
Riferimento all'originaria imputazione; la fattispecie è stata poi riclassificata come art. 588 c.p.
art. 161 c.p.
Utilizzata per determinare il termine di prescrizione del reato (calcolo del termine massimo di 7 anni e 6 mesi)
art. 129 c.p.p.
Richiamato nel motivo per vizio di violazione di legge in relazione alla rilevazione della prescrizione da parte della corte di merito
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per vizi di motivazione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti di impugnazione richiamati nella esposizione dei motivi (prescrizione dei motivi ammessi)
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 convertito dalla legge n.176/2020 e art. 16 d.l. 228/2021
Richiamati in relazione alla conclusione del Pubblico Ministero in Cassazione (istanza di annullamento per prescrizione alla luce delle modifiche normative o disposizioni spiccate)
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata secondo le regole dell'art. 161 c.p.; se il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia impugnata la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La contestazione della prescrizione deve essere valutata anche d'ufficio dalla Corte di merito quando emergono elementi che rendono manifesto il decorso del termine, e in Cassazione può costituire motivo decisivo di annullamento.
- La forma della querela non richiede necessariamente un atto formalmente intitolato 'querela': è sufficiente che la volontà della persona offesa di perseguire penalmente sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco (anche in un verbale di sommarie informazioni rese alle forze di polizia).
- L'annullamento per prescrizione riguarda gli effetti penali (estinzione del reato) ma non incide automaticamente sugli effetti civili: le richieste di risarcimento possono permanere e vanno valutate separatamente.
- In situazioni analoghe conviene che la difesa eccepisca tempestivamente la prescrizione e fornisca il calcolo cronologico del termine prescrizionale; la parte attrice (persona offesa) dovrebbe documentare chiaramente la manifesta volontà di querela quando ne ha interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →