Regolamento (UE) 2026/840
Regolamento (UE) 2026/840 della Commissione, del 15 aprile 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti di rame in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina unionale dei limiti massimi di residui per il rame totale, alla luce dei pareri scientifici EFSA del 2023 e del 2025 e del quadro di rischio ritenuto non critico per i consumatori. Per numerosi prodotti gli LMR vengono mantenuti o aumentati, per altri vengono fissati a livelli più bassi o confermati in attesa di ulteriori dati di monitoraggio e di analisi da presentare entro il 30 giugno 2028. Viene inoltre adottata la definizione del residuo come "rame totale" e soppressa la precedente colonna dei composti di rame nell'allegato III.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) dei composti di rame in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai residui di composti di rame nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed immediata applicabilità diretta dopo l'entrata in vigore. Riguarda operatori della filiera agroalimentare, titolari di autorizzazioni, laboratori e autorità competenti per i controlli ufficiali sui residui. Alcune categorie di prodotti sono espressamente mantenute, aumentate o ridotte; per taluni prodotti il riesame è rinviato al 30 giugno 2028 in ragione di dati mancanti su monitoraggio, metodi di analisi o sperimentazioni sui residui.
Regolamento (UE) 2026/840 della Commissione: limiti massimi di residui dei composti di rame
Il regolamento interviene sul sistema unionale dei limiti massimi di residui degli antiparassitari, modificando il regolamento (CE) n. 396/2005 per quanto riguarda i composti di rame. L'intervento si fonda sui pareri EFSA del 2018, del 2023 e del 2025 e sulla conclusione che l'attuale esposizione al rame non comporta rischi per la salute della popolazione, compresi i bambini.
Contesto e motivazione dell'intervento
La Commissione richiama il fatto che i composti di rame sono una sostanza attiva approvata nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che i relativi LMR erano già fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Dopo il riesame EFSA degli LMR vigenti e la successiva rivalutazione dei valori guida sanitari, la Commissione ha ritenuto opportuno aggiornare i valori, tenendo conto sia dei dati di sperimentazione sui residui sia dei dati di monitoraggio disponibili.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda i residui nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale inclusi nel sistema di classificazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Il nuovo assetto normativo si concentra sul "rame totale" e sostituisce la precedente struttura dell'allegato III con un nuovo inserimento nell'allegato II.
Prodotti per i quali gli LMR sono mantenuti
La Commissione mantiene gli LMR per i prodotti che, secondo l'EFSA, riflettono gli attuali livelli di rame e non comportano rischi per i consumatori. Tra questi figurano, in particolare:
- noci di anacardi, noci di cocco, more di rovo, more selvatiche, lamponi, datteri, olive da tavola, kumquat, carambole, jambul/jambolan;
- cetrioli, cetriolini, zucchine, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, rabarbaro;
- semi di papavero, semi di sesamo, semi di cotone, semi di cartamo, semi di borragine, semi di camelina/dorella, semi di ricino;
- olive da olio, mais/granturco, infusioni di erbe da foglie di fragola, barbabietole da zucchero;
- muscolo bovino, grasso bovino, muscolo ovino, grasso ovino, grasso caprino, muscolo equino, grasso equino, muscolo di pollame e grasso di altri animali terrestri d'allevamento. Per questi prodotti i livelli vigenti sono sostanzialmente confermati e inseriti nell'allegato II.
Prodotti per i quali gli LMR sono aumentati
La Commissione aumenta gli LMR per i prodotti nei quali i livelli attuali di rame risultano più elevati e non pongono rischi per i consumatori, al fine di riflettere gli attuali livelli presenti nei prodotti. Tra questi rientrano, tra gli altri:
- frutta a guscio come mandorle dolci, noci del Brasile, castagne e marroni, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni;
- frutta come mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, ciliegie, pesche, uve da tavola, uve da vino, fragole, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes, uva spina, rosa canina, more di gelso, azzeruoli, bacche di sambuco;
- kiwi, patate, barbaforte/rafano/cren, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli cinesi, cavoli ricci, valerianella, lattughe, scarola, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf, spinaci, portulaca, bietole, foglie di vite, crescione acquatico, erbe fresche e fiori commestibili, carciofi, porri, grano saraceno, sorgo, luppolo;
- fegato suino, fegato bovino, fegato ovino, muscolo caprino, fegato caprino, fegato di altri animali terrestri d'allevamento, miele e prodotti ottenuti da animali terrestri selvatici.
Prodotti per i quali i valori restano provvisori o sono soggetti a riesame
Per un ulteriore gruppo di prodotti, l'EFSA ha indicato LMR che riflettono livelli più bassi ragionevolmente ottenibili, ma diversi Stati membri e portatori di interessi hanno segnalato che tali livelli sarebbero troppo bassi o non rappresentativi. In ragione dell'assenza di rischio sanitario e per consentire la trasmissione di dati di monitoraggio supplementari, la Commissione mantiene i livelli attuali, ma li sottopone a riesame entro una scadenza specifica. Il riesame dovrà considerare le informazioni disponibili entro il 30 giugno 2028.
Mancanza di dati su metodi di analisi e sperimentazioni sui residui
Il regolamento segnala anche la mancanza di alcune informazioni sui metodi di analisi, sulla convalida dei metodi e sulle sperimentazioni sui residui per specifiche categorie di prodotti. Per tali casi la Commissione prevede espressamente il riesame dei limiti, sempre sulla base delle informazioni disponibili entro il 30 giugno 2028. Le categorie interessate includono, tra le altre, frutta a guscio, alcuni frutti tropicali, albicocche, prugne, olive da tavola, avocado, semi oleaginosi selezionati, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, semi di cacao, carrube, luppolo, spezie, prodotti animali e, per alcune matrici, kiwi, cucurbitacee con buccia non commestibile e crescione acquatico.
Definizione del residuo e aspetti analitici
La Commissione accoglie la proposta EFSA di definire il residuo come "rame totale". Inoltre, richiama il confronto con i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, che hanno indicato limiti di determinazione specifici per prodotto rilevabili in analisi. Questo profilo è rilevante per gli operatori del controllo ufficiale e per i laboratori che applicano metodi analitici conformi.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto direttamente applicabile, impone l'adeguamento immediato della disciplina degli LMR nei diversi Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. Nell'allegato III, parte A, la colonna relativa ai composti di rame è soppressa; nell'allegato II è inserita la nuova colonna riferita al "rame totale" con i nuovi LMR per le diverse categorie di prodotti.
Mantenimento, aumento o riduzione degli LMR
Il regolamento distingue tre gruppi di prodotti: per alcuni prodotti gli LMR sono mantenuti perché rispecchiano i livelli attuali e non presentano rischi; per altri gli LMR sono aumentati per allinearli ai livelli attuali rilevati; per un terzo gruppo gli LMR sono ridotti o mantenuti ai livelli attuali per assicurare i livelli più bassi ragionevolmente ottenibili, pur senza rischi per i consumatori.
Rinvio del riesame al 30 giugno 2028
Per taluni prodotti, in particolare quelli per i quali mancano dati di monitoraggio, informazioni sui metodi di analisi, convalida dei metodi o sperimentazioni sui residui, la Commissione effettuerà un nuovo riesame tenendo conto delle informazioni disponibili entro il 30 giugno 2028. Se i dati non saranno forniti entro tale termine, la loro assenza sarà considerata nel riesame.
Nuova definizione del residuo
La Commissione recepisce la proposta dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e adotta per il rame la definizione di residuo come "rame totale".
Limiti e valori specifici riportati nell'allegato
L'allegato fissa LMR specifici per numerosi prodotti di origine vegetale e animale, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero, latte, uova, miele e prodotti di animali terrestri. Sono inoltre indicati diversi valori con nota "(+)", associati a specifiche osservazioni o a ulteriori verifiche analitiche/di monitoraggio.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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