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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/824

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/824 della Commissione, del 14 aprile 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 per quanto riguarda la definizione del residuo del fosetil-Al e l’elenco dei prodotti da analizzare per il trimetilsolfonio catione

Normativa europea32026R0824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 per correggere due errori materiali che incidevano sulla sostanza dell’allegato I, parte C. In particolare, adegua la voce relativa al fosetil-Al alla nuova definizione di residuo collegata al regolamento (UE) 2024/2619 e corregge l’anno di analisi del trimetilsolfonio catione su cipolle, spostandolo dal 2027 al 2026. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 correggendo la definizione del residuo del fosetil-Al e l’elenco dei prodotti da analizzare per il trimetilsolfonio catione nel programma coordinato di controllo dei residui di antiparassitari.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2026, 2027 e 2028 relativo ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e alla valutazione dell’esposizione dei consumatori. La rettifica incide sull’allegato I, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 e riguarda in particolare la programmazione dei campionamenti e delle analisi per il fosetil-Al e per il trimetilsolfonio catione. È rilevante per gli Stati membri e per le autorità competenti incaricate dei controlli ufficiali; non introduce esclusioni specifiche, ma corregge dati tecnici già previsti dal regolamento rettificato.

Rettifica del programma coordinato di controllo dei residui di antiparassitari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/824 della Commissione interviene come atto di rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854, adottato nell’ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione sui residui di antiparassitari per il 2026-2028. La Commissione segnala, nei considerando, che l’allegato I, parte C, conteneva due errori che incidevano sulla sostanza delle disposizioni e che era quindi necessario un intervento correttivo.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento rettificato mira a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui presenti nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. La base giuridica richiamata è l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, relativo ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Correzione relativa al fosetil-Al

Il primo errore corretto riguarda la voce "Fosetil-Al" nell’allegato I, parte C, del regolamento (UE) 2025/854. La Commissione precisa che, per le rilevazioni di fosetil-Al, si applica l’LMR relativo al suo metabolita acido fosfonico. La rettifica tiene conto della nuova definizione di residuo introdotta dal regolamento (UE) 2024/2619, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 con riferimento ai residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio.

Correzione relativa al trimetilsolfonio catione

Il secondo errore riguarda la voce "Trimetilsolfonio catione". Il testo rettificato stabilisce il calendario corretto delle analisi nei tre anni del programma:

  • nel 2026, il composto deve essere analizzato solo in e su arance dolci, pere, cavolfiori, cipolle, fagioli secchi e riso bruno;
  • nel 2027, in e su uve da tavola, banane, pompelmi, melanzane, funghi coltivati e peperoni;
  • nel 2028, in e su mele, fragole, pesche, cavoli cappucci e avena. La correzione sostituisce l’indicazione errata che collocava l’analisi su cipolle nel 2027 anziché nel 2026.

Effetti giuridici e applicazione

La rettifica opera mediante modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2025/854, senza intervenire sullo schema generale del programma di controllo. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di diritto dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato I, parte C, del regolamento (UE) 2025/854

L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, limitatamente alla parte C dell’allegato I.

Aggiornamento della voce "Fosetil-Al"

La voce relativa al fosetil-Al è sostituita per precisare che alle rilevazioni di fosetil-Al si applica l’LMR relativo al suo metabolita acido fosfonico, in coerenza con la nuova definizione di residuo richiamata dal regolamento (UE) 2024/2619.

Correzione della voce "Trimetilsolfonio catione"

La voce relativa al trimetilsolfonio catione è sostituita per correggere il calendario delle analisi: il composto va analizzato nel 2026 solo in e su arance dolci, pere, cavolfiori, cipolle, fagioli secchi e riso bruno; nel 2027 in e su uve da tavola, banane, pompelmi, melanzane, funghi coltivati e peperoni; nel 2028 in e su mele, fragole, pesche, cavoli cappucci e avena.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricontrolli ufficialiagricoltura

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