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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/835

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/835 della Commissione, del 15 aprile 2026, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi SICO Biocidal Product Family conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 della Commissione

Normativa europea32026R0835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca, su richiesta del titolare, l’autorizzazione dell’Unione concessa alla famiglia di biocidi "SICO Biocidal Product Family" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Contestualmente abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205, che aveva rilasciato tale autorizzazione. È inoltre previsto un periodo di tolleranza per la commercializzazione e l’utilizzo delle scorte residuate fino alle date fissate dal regolamento.

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SICO Biocidal Product Family" e abrogazione del relativo regolamento di esecuzione di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "SICO Biocidal Product Family", autorizzata con numero EU-0029486-0000 alla società SICO ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Produisce effetti su messa a disposizione sul mercato e uso dei prodotti inclusi nella famiglia, prevedendo un periodo di tolleranza per le scorte. Non disciplina altri biocidi o altre autorizzazioni, né modifica in generale il regime del regolamento (UE) n. 528/2012 oltre il caso specifico considerato.

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SICO Biocidal Product Family"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/835 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi per revocare un’autorizzazione dell’Unione già rilasciata a favore della società SICO. La revoca avviene su richiesta del titolare dell’autorizzazione, che ha dichiarato di voler cessare la produzione dei biocidi della famiglia per ragioni commerciali. Il regolamento prevede inoltre l’abrogazione dell’atto che aveva concesso l’autorizzazione e disciplina un periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte.

Contesto normativo e presupposti della revoca

La Commissione richiama l’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012, che consente la revoca dell’autorizzazione dell’Unione su richiesta motivata del titolare. In precedenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205 aveva rilasciato alla società SICO l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "SICO Biocidal Product Family", con numero di autorizzazione EU-0029486-0000.

La richiesta di revoca è stata presentata da SICO all’Agenzia europea per le sostanze chimiche il 19 dicembre 2025 ed è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-RS113426-19. L’Agenzia ha trasmesso alla Commissione la richiesta motivata il 7 gennaio 2026.

Revoca dell’autorizzazione e abrogazione dell’atto precedente

L’articolo 1 dispone la revoca dell’autorizzazione dell’Unione relativa alla famiglia di biocidi in questione. L’effetto giuridico è quello di far venir meno il titolo autorizzativo precedentemente rilasciato alla società SICO.

L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205, eliminando così dall’ordinamento l’atto che aveva originato l’autorizzazione poi revocata.

Periodo di tolleranza per le scorte

In applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’articolo 3 introduce un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato:

  • i biocidi inclusi nella famiglia "SICO Biocidal Product Family" non possono più essere messi a disposizione sul mercato a decorrere dal 2 novembre 2026;
  • le scorte di tali biocidi non possono più essere utilizzate a decorrere dal 1º maggio 2027.

Si tratta di un periodo di tolleranza destinato a consentire la gestione delle giacenze esistenti dopo la revoca dell’autorizzazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione

L’articolo 1 revoca l’autorizzazione dell’Unione rilasciata alla società SICO per la famiglia di biocidi "SICO Biocidal Product Family", autorizzazione n. EU-0029486-0000, originariamente concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205.

Abrogazione dell’atto di autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2205, che costituiva la base giuridica dell’autorizzazione revocata.

Periodo di tolleranza per scorte e commercializzazione

L’articolo 3 stabilisce che i biocidi inclusi nella famiglia non possono più essere messi a disposizione sul mercato dal 2 novembre 2026 e che le scorte non possono più essere utilizzate dal 1º maggio 2027, in linea con l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheautorizzazioni amministrativemercato interno

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