Regolamento (UE) 2026/822
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di legno tenero dal Brasile, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo del 5,4% per i produttori esportatori individuati e per tutte le altre importazioni originarie del Brasile, escludendo Nereu Rodrigues & Cia Ltda. Viene inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati, con svincolo delle somme eccedenti le aliquote definitive.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile e riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), con strati di spessore pari o inferiore a 6 mm e con entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, classificato al codice NC 4412 39 00, originario della Repubblica federativa del Brasile. Coinvolge importatori, produttori esportatori brasiliani e operatori doganali; prevede un’esclusione espressa per il produttore esportatore Nereu Rodrigues & Cia Ltda, al quale il dazio non si applica. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dazio antidumping definitivo sul legno compensato di legno tenero originario del Brasile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione chiude l’inchiesta antidumping avviata nel marzo 2025 sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso che il prodotto era importato in dumping e che tali importazioni avevano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, diverso dal bambù, con strati di spessore pari o inferiore a 6 mm e con entrambi gli strati esterni in legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, classificato al codice NC 4412 39 00. La Commissione ha respinto le contestazioni volte a distinguere, ai fini della definizione di prodotto, tra compensato di pino e di abete rosso, ritenendo che le differenze addotte non giustificassero una segmentazione del mercato o una definizione separata del prodotto.
Dumping e trattamento delle osservazioni delle parti
La Commissione ha confermato i margini di dumping definitivi al 5,4% per i produttori esportatori individuati e per tutte le altre importazioni originarie del Brasile, mentre per Nereu Rodrigues & Cia Ltda ha ribadito l’assenza di dumping. Nel corso del procedimento sono state esaminate osservazioni di ABIMCI, PTIA, produttori esportatori e del denunciante, con conferma o rettifica di alcune risultanze provvisorie, ma senza modifiche sostanziali alle conclusioni finali sul dumping.
Pregiudizio, causalità e valutazione di altri fattori
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, valorizzando il calo dell’utilizzo degli impianti, della redditività e la pressione concorrenziale esercitata da importazioni brasiliane a prezzi bassi e in calo. Sono state respinte le tesi difensive che attribuivano il peggioramento a pandemia, capacità produttiva, aumento dei costi o altri fattori esterni, così come le contestazioni sul nesso di causalità.
Misura antidumping definitiva e riscossione dei dazi provvisori
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo del 5,4% per i produttori esportatori elencati e per tutte le altre importazioni originarie del Brasile, in quanto inferiore al margine di pregiudizio del 94,0%. Gli importi versati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente nei limiti del dazio finale, mentre le eccedenze sono svincolate.
Adempimenti doganali e decorrenza
Il regolamento impone che, nella dichiarazione di immissione in libera pratica, sia indicato anche il volume in metri cubi del prodotto importato. Gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione i dati sui metri cubi importati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
La Commissione ha aperto l’inchiesta il 6 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base di una denuncia presentata dal Softwood Plywood Consortium il 20 gennaio 2025. Sono state effettuate registrazione delle importazioni, divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, audizioni con le parti interessate e ulteriori visite di verifica.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto in esame è il legno compensato di legno tenero, ossia compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (non bambù), con spessore di ciascuno strato inferiore o uguale a 6 mm e con entrambi gli strati esterni in legno di conifere, classificato al codice NC 4412 39 00.
Dumping e margini definitivi
La Commissione conferma l’esistenza di dumping per Indústria de Compensados Sudati Ltda., Conply Indústria de Compensados Ltda., Indústria de Compensados Guararapes Ltda., per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e per tutte le altre importazioni originarie del Brasile, con margine di dumping definitivo pari al 5,4%. Per Nereu Rodrigues & Cia Ltda la Commissione conferma che non è stato praticato dumping.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sulla base di indicatori macroeconomici e microeconomici quali produzione, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, redditività, flusso di cassa e investimenti.
Nesso di causalità
La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping dal Brasile hanno arrecato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in termini di prezzo e volume, respingendo le argomentazioni relative a importazioni non oggetto di dumping, importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo, costi di produzione, prezzi 2022, investimenti e altri fattori.
Livello della misura e interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio è fissato al 5,4% perché inferiore al margine di pregiudizio del 94,0%. La Commissione conferma inoltre che l’adozione della misura è conforme all’interesse dell’Unione.
Riscossione dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219 sono riscossi in via definitiva fino alle aliquote definitive; gli importi eccedenti sono svincolati.
Nomenclatura, dichiarazioni doganali e monitoraggio
Per le importazioni del prodotto in esame, nella dichiarazione d’immissione in libera pratica deve essere indicato anche il volume in metri cubi, oltre al peso. Gli Stati membri devono informare mensilmente la Commissione dei metri cubi importati con il codice NC 4412 39 00.
Esclusione individuale di Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Il regolamento prevede espressamente che i dazi antidumping non si applicano al produttore esportatore brasiliano Nereu Rodrigues & Cia Ltda, identificato dal codice addizionale TARIC 89XR.
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