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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/826

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Normativa europea32026R0826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio il quadro fitosanitario dell’Unione contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Inserisce nuovi organismi nocivi negli elenchi di quarantena, elimina o riclassifica altri organismi, e adegua numerose prescrizioni per importazione e movimentazione interna di piante, prodotti vegetali e materiali connessi. Interviene inoltre sulle zone protette, sui codici NC e sulle condizioni documentali, di ispezione e trattamento richieste per diversi prodotti sensibili. Una parte delle nuove regole decorre dal 15 ottobre 2026 per consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornando elenchi di organismi nocivi e prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica a piante, prodotti vegetali, rizomi, legname, sementi, macchine agricole usate, cortecce, frutti e altri oggetti disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in rapporto all’introduzione da paesi terzi e allo spostamento nel territorio dell’Unione. Incide su operatori professionali, importatori, esportatori e autorità competenti degli Stati membri, nonché sulle zone protette riconosciute per specifici organismi nocivi. Alcune modifiche si applicano dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre un gruppo di disposizioni si applica dal 15 ottobre 2026.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia fitosanitaria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La Commissione richiama nuove valutazioni scientifiche e tecniche dell’EFSA, dell’EPPO e degli Stati membri, nonché richieste di revisione dello status di zone protette, per adeguare gli elenchi di organismi nocivi e le prescrizioni di importazione e movimentazione interna.

Aggiornamento degli elenchi degli organismi nocivi

Una prima parte delle modifiche riguarda l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072. Sono inseriti nella parte A, come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, Agrilus bilineatus (Weber), Gymnandrosoma aurantianum Lima e Naupactus xanthographus (Germar), sulla base delle analisi di rischio EPPO richiamate nei considerando.

Contestualmente, alcuni organismi della famiglia Tephritidae vengono soppressi dall’elenco in quanto non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per il loro potenziale impatto inaccettabile. Inoltre, Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. viene spostata dall’allegato II, parte A, alla parte B, per riflettere che la sua presenza è nota nel territorio dell’Unione.

Prescrizioni per Curcuma longa e Zingiber officinale

Il regolamento introduce prescrizioni specifiche per Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe, sia per le piante da impianto sia per i rizomi. Tali misure sono motivate dal rischio fitosanitario connesso a Ralstonia pseudosolanacearum, rilevata su campioni d’acqua, in focolai in Ungheria e Paesi Bassi, su piante importate e in vivai nell’Unione.

Per le piante da impianto e per i rizomi importati da paesi terzi, l’allegato VII richiede una dichiarazione ufficiale basata su una delle seguenti condizioni:

  • origine da paese riconosciuto indenne dall’organismo nocivo;
  • origine da area indenne riconosciuta dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante e indicata nel certificato fitosanitario;
  • origine da sito di produzione registrato e controllato, con ispezioni ufficiali pre-raccolta, test molecolari su campione rappresentativo e tracciabilità fino al sito.

Per la movimentazione interna, l’allegato VIII introduce due nuove voci:

  • per le piante da impianto di Curcuma longa e Zingiber officinale, è richiesta la provenienza da area indenne o da sito registrato e controllato, con ispezioni e test molecolari prima dello spostamento;
  • per i rizomi provenienti da zona infetta di un’area delimitata ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, sono richieste registrazione del sito, ispezioni ufficiali e test molecolari prima dello spostamento.

Nuovi ospiti e prescrizioni per Agrilus bilineatus e Naupactus xanthographus

Il regolamento introduce prescrizioni mirate per gli organismi nocivi Agrilus bilineatus e Naupactus xanthographus. Per Agrilus bilineatus, vengono disciplinate le piante di Castanea Mill. e Quercus L. e il relativo legname, nonché la corteccia di Quercus L. separata dal tronco, con limitazione geografica a Canada, Stati Uniti e Turchia a seconda del prodotto.

Le condizioni previste includono, in alternativa:

  • provenienza da zona indenne riconosciuta e comunicata alla Commissione;
  • coltivazione in sito soggetto a isolamento fisico e controlli ufficiali pluriennali;
  • rimozione di corteccia e di almeno 2,5 cm di alburno esterno;
  • trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti nell’intero profilo del legname;
  • trattamento con radiazioni ionizzanti fino ad assorbimento minimo di 1 kGy.

Per Naupactus xanthographus, viene introdotta una voce specifica per diverse piante da impianto di origine argentina, brasiliana, cilena, paraguayana e uruguaiana, con condizioni alternative basate su diametro inferiore a 3 mm alla base del fusto, origine da zona indenne, coltivazione in sito isolato o in sito indenne con zona cuscinetto di almeno 100 m e ispezione immediatamente prima dell’esportazione.

Modifiche relative a Gymnandrosoma aurantianum e ad altre origini geografiche

Per Gymnandrosoma aurantianum vengono aggiunte prescrizioni per i frutti di Citrus L. provenienti dalle Americhe, esclusi Canada e Stati Uniti, comprese le Isole dei Caraibi. Le condizioni ammesse comprendono:

  • origine da paese o zona indenne riconosciuta;
  • origine da luogo di produzione indenne con ispezioni ufficiali e esame visivo di campioni rappresentativi;
  • applicazione di un approccio sistemico efficace ai sensi della norma ISPM 14, con indicazione nel certificato fitosanitario.

Il regolamento corregge inoltre l’origine di alcuni frutti e ospiti vegetali, includendo Israele e Taiwan dove erano stati erroneamente omessi, e amplia o aggiorna gli elenchi di paesi per diverse voci degli allegati VII e XI.

Repressione e revoca di zone protette per Erwinia amylovora

Gli allegati III, IX e X sono modificati per effetto delle richieste presentate da Francia, Irlanda e Italia ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. L’intero territorio di Francia e Irlanda non è più riconosciuto come zona protetta rispetto a Erwinia amylovora, mentre per l’Italia la revoca è parziale e riguarda le aree che non sono più mantenute come zone protette. Il testo elenca in modo molto dettagliato le regioni, province e comuni che restano o non restano inclusi.

Allineamento con altri regolamenti UE sulle patate e su altri organismi

L’allegato VIII viene aggiornato anche per allineare le prescrizioni relative a Clavibacter sepedonicus, Synchytrium endobioticum, Globodera pallida e Globodera rostochiensis ai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1195 e 2022/1192. In particolare:

  • per le piante da impianto con radici coltivate all’aperto, si chiarisce che deve essere rispettata la normativa dell’Unione contro Synchytrium endobioticum;
  • per i tuberi di Solanum tuberosum da impianto, si fa rinvio espresso al regolamento (UE) 2022/1192;
  • per varie piante e bulbi coltivati all’aperto, si richiede la prova del rispetto delle disposizioni dell’Unione contro Globodera pallida e Globodera rostochiensis.

Vitis L. e Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Il regolamento riformula la voce relativa alle piante da impianto di Vitis L., escluse le sementi, per includere anche i casi di siti di produzione soggetti a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione del fitoplasma e dei suoi vettori. Le condizioni richiedono, a seconda dei casi:

  • assenza di sintomi nel sito e nella zona circostante con raggio di 20 m;
  • monitoraggio dei vettori e trattamenti appropriati nelle aree interessate;
  • estirpazione delle piante di Vitis abbandonate nell’area circostante;
  • per il materiale manipolato e spostato nel periodo di volo dei vettori, confezionamento idoneo a impedire l’infestazione;
  • in alternativa, trattamento con acqua calda conforme alle norme internazionali.

Aggiornamento dei codici NC e di altre voci merceologiche

Un’ampia parte del regolamento consiste nell’aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata e delle descrizioni delle merci negli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV. Le modifiche riguardano, tra l’altro:

  • macchine e veicoli agricoli e forestali già utilizzati;
  • categorie generali di ortaggi a radice e tubercoli;
  • sementi di numerose specie;
  • corteccia separata dal tronco;
  • legname, segatura, particelle, fogli da impiallacciatura e legno profilato;
  • alveari nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno.

Tra le principali aggiunte figurano nuovi codici per prodotti di legname e per piante o prodotti sensibili, mentre alcuni codici vengono sostituiti per adeguamento alla nomenclatura tariffaria vigente. Il regolamento aggiorna anche le voci per il legname di Castanea, Quercus, Juglans, Pterocarya, Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus, includendo in alcuni casi prescrizioni meno o più ampie a seconda del rischio fitosanitario.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, specifiche parti dell’allegato, indicate espressamente nell’articolo 2, si applicano soltanto dal 15 ottobre 2026. La Commissione motiva tale differimento con la necessità di consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di organismi nocivi

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072: inserisce in allegato II, parte A, Agrilus bilineatus, Gymnandrosoma aurantianum e Naupactus xanthographus come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione; sopprime dall’elenco alcuni tefritidi non più ritenuti conformi ai criteri dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031; inserisce in allegato II, parte B, Ralstonia pseudosolanacearum come organismo nocivo di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

Prescrizioni per l’importazione di Curcuma e Zingiber

Introduce in allegato VII e allegato VIII prescrizioni specifiche per piante da impianto e rizomi di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe, con dichiarazioni ufficiali basate su assenza del batterio, riconoscimento di aree indenni, registrazione e controllo dei siti di produzione, ispezioni ufficiali e prove molecolari. Prevede inoltre il rinvio a regole diverse per l’introduzione e lo spostamento interno, incluse condizioni più puntuali per i rizomi provenienti da aree delimitate infette.

Revisione delle zone protette per Erwinia amylovora

Su richiesta di Francia, Irlanda e Italia, sopprime o modifica le voci negli allegati III, IX e X relative alle zone protette per Erwinia amylovora, con conseguente revoca totale per Francia e Irlanda e riduzione dell’area protetta italiana a specifiche porzioni territoriali elencate in dettaglio.

Aggiornamento delle condizioni per specifici ospiti e origini

Rivede le origini autorizzate o le condizioni di introduzione per frutti di Capsicum, Solanum, Annona, Carica papaya e Psidium guajava, nonché per ospiti di Apriona, includendo Israele e Taiwan tra le origini rilevanti. Introduce misure per Agrilus planipennis per prodotti originari del Kazakhstan e aggiorna elenchi di paesi in numerose voci degli allegati VII, X e XI.

Movimentazione interna di piante sensibili e chiarimenti tecnici

Modifica l’allegato VIII per chiarire e allineare le prescrizioni interne su piante con radici coltivate all’aperto, tuberi di Solanum tuberosum, ospiti di Globodera pallida e Globodera rostochiensis, e piante di Vitis L. colpite da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, includendo anche casi di isolamento fisico, monitoraggio dei vettori, trattamenti, estirpazioni e trattamento con acqua calda.

Aggiornamento di codici NC e elenchi di merci

Adegua numerosi codici della nomenclatura combinata negli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV, eliminando codici soppressi, sostituendoli o aggiungendone di nuovi. Il regolamento riformula anche le voci su macchine agricole usate, sementi, frutti, legname, corteccia, alveari e altri oggetti, per mantenerle allineate alla nomenclatura tariffaria vigente.

Decorrenza differita di alcune modifiche

Stabilisce che specifiche parti dell’allegato, in particolare quelle relative all’inserimento di nuovi organismi nocivi, alle prescrizioni correlate, all’aggiornamento dei codici NC dell’allegato XI, parte A, e alle revisioni su Ralstonia pseudosolanacearum, si applicano dal 15 ottobre 2026. L’entrata in vigore generale avviene invece il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio internazionalecontrolli ufficialinomenclatura tariffaria

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