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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/831

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia

Normativa europea32026R0831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi su prodotti in fibra di vetro a filamento continuo importati da Bahrein, Egitto e Thailandia, al termine di un’inchiesta avviata nel 2025. La Commissione ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso di causalità, ritenendo inoltre che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’Unione. Le aliquote definitive sono fissate al 11,8% per il Bahrein, 11,0% per l’Egitto, 25,4% per un produttore thailandese e 15,3% per l’altro produttore thailandese, con regole specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali e cessazione della registrazione delle importazioni.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro, rovings in fibra di vetro e feltri (mats) di filamenti in fibra di vetro, classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (con specifici codici TARIC indicati), 7019 14 00 e 7019 15 00. L’ambito soggettivo riguarda gli operatori che importano tali prodotti da Bahrein, Egitto e Thailandia; sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori e una aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie dei tre paesi. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme alle condizioni fissate dal regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831: dazio antidumping definitivo sui prodotti GFR originari di Bahrein, Egitto e Thailandia

Il regolamento conclude un’inchiesta antidumping avviata nel febbraio 2025 su importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, ritenendo sussistenti dumping, pregiudizio notevole e nesso causale ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha inoltre effettuato un esame dell’interesse dell’Unione, con esito favorevole all’adozione delle misure.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato comprende:

  • filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro fino a 50 mm;
  • rovings in fibra di vetro, con l’esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3% (ISO 1887);
  • feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro.

I codici doganali indicati sono NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00. Le misure colpiscono le importazioni originarie del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia, con aliquote individuali per i produttori esportatori nominativamente indicati e un’aliquota residuale per le altre imprese.

Svolgimento del procedimento

La Commissione ha aperto l’inchiesta il 17 febbraio 2025 a seguito di una denuncia presentata da Glass Fibre Europe per conto dell’industria dell’Unione. In seguito è stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/890. La Commissione ha coinvolto le parti interessate, ha svolto il campionamento dei produttori dell’Unione e ha raccolto informazioni dai produttori esportatori collaboranti in Bahrein, Egitto e Thailandia.

La Commissione aveva inizialmente previsto la possibilità di misure provvisorie, ma con comunicazione del 25 settembre 2025 ha informato le parti dell’intenzione di non istituirle. La decisione finale è stata adottata dopo divulgazione finale delle informazioni il 23 febbraio 2026 e ulteriori comunicazioni del 12 e 13 marzo 2026.

Dumping: risultati per i paesi interessati

Bahrein

Per CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. il valore normale è stato costruito perché le vendite interne non erano rappresentative. Il prezzo all’esportazione è stato determinato per le vendite dirette e per quelle tramite importatore collegato, applicando gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha corretto un doppio conteggio nel calcolo e ha fissato un margine di dumping definitivo dell’11,8%.

Egitto

Per Jushi Egypt la Commissione ha ritenuto che le scritture contabili non esprimessero adeguatamente i costi effettivi, a causa delle distorsioni valutarie in Egitto e dell’esposizione della società a operazioni in valuta estera. Ha quindi utilizzato i dati adeguati forniti dalla società, con ulteriori rettifiche mirate su alcune voci di costo, applicando l’articolo 2, paragrafo 5, e l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Anche qui sono stati corretti errori di doppio conteggio sulle SGAV e il margine di dumping definitivo è stato fissato all’11,0%.

Thailandia

Per Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. e Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. la Commissione ha distinto tra vendite interne rappresentative e non rappresentative e ha costruito il valore normale per i tipi di prodotto privi di vendite interne sufficienti. I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulle vendite dirette, con adeguamenti per trasporto, nolo, assicurazione, credito, sconti, commissioni e spese bancarie. I margini di dumping definitivi sono 25,4% per Asia Composite e 15,3% per Wanda; per tutte le altre importazioni originarie della Thailandia vale il 25,4%.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha definito l’industria dell’Unione come composta dai produttori dell’Unione del prodotto simile; nel periodo dell’inchiesta la produzione totale dell’Unione è stata pari a 529 828 tonnellate. L’analisi ha distinto mercato vincolato e mercato libero, rilevando che il consumo totale dell’Unione è rimasto sostanzialmente stabile, ma le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero sono diminuite del 15% e la quota di mercato è scesa dal 47% al 40%.

L’industria dell’Unione ha mostrato nel periodo in esame:

  • calo della produzione del 14%;
  • riduzione dell’utilizzo degli impianti dal 87% all’80%;
  • riduzione dell’occupazione del 17%;
  • peggioramento della redditività, passata da -5,4% nel 2021 a -10,6% nel periodo dell’inchiesta;
  • aumento dei costi di produzione del 24%.

La Commissione ha concluso che il deterioramento economico è coerente con l’ingresso sul mercato di importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

Nesso causale e altri fattori

Le importazioni dai tre paesi interessati sono state valutate cumulativamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per il cumulo: margini di dumping superiori alla soglia minima, volumi non trascurabili e condizioni di concorrenza simili. La quota di mercato combinata delle importazioni interessate è passata dal 14% al 24%, mentre i prezzi medi sono scesi in modo significativo, con undercutting compreso tra il 30,6% e il 39,0%.

La Commissione ha esaminato anche altri fattori, tra cui:

  • importazioni da paesi terzi, comprese quelle dalla Cina;
  • andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione;
  • costi dell’energia e delle materie prime;
  • mercato vincolato.

Tali fattori sono stati ritenuti non idonei a interrompere il nesso causale, pur potendo aver contribuito in misura limitata al quadro generale. La Commissione ha quindi attribuito il pregiudizio notevole principalmente alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che potrebbe recuperare quota di mercato, produzione, utilizzo degli impianti e redditività. Ha esaminato anche le osservazioni di utilizzatori, associazioni di utilizzatori, fornitori e sindacati, rilevando che gli effetti negativi per gli utilizzatori a valle non sarebbero tali da superare i benefici del ripristino di condizioni di concorrenza leale. È stato inoltre osservato che l’industria dell’Unione possiede capacità inutilizzata e competenze tecniche sufficienti per fornire i prodotti interessati.

Misure definitive e applicazione pratica

Le misure definitive sono fissate secondo la regola del dazio inferiore, cioè al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Le aliquote applicabili sono le seguenti:

  • Bahrein: 11,8% per CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. e 11,8% per tutte le altre importazioni;
  • Egitto: 11,0% per Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. e 11,0% per tutte le altre importazioni;
  • Thailandia: 25,4% per Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.; 15,3% per Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.; 25,4% per tutte le altre importazioni.

Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida, contenente la dichiarazione richiesta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale del paese di origine.

Registrazione e decorrenza

Il regolamento dispone la cessazione della registrazione delle importazioni avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/890. La Commissione precisa inoltre che non ricorrono le condizioni per la riscossione retroattiva del dazio definitivo, poiché non sono state istituite misure provvisorie.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 17 febbraio 2025 su denuncia di Glass Fibre Europe ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/890, ha consultato le parti interessate, ha effettuato il campionamento di produttori dell’Unione e ha raccolto risposte al questionario e verifiche presso i produttori esportatori collaboranti.

Definizione del prodotto e dei prodotti simili

Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende chopped strands in fibra di vetro fino a 50 mm, rovings in fibra di vetro e mats di filamenti in fibra di vetro, esclusi i rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3% e i feltri in lana di vetro. La Commissione ha accertato che il prodotto esportato, quello venduto sul mercato interno dei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche, tecniche e gli stessi impieghi, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping per il Bahrein

Per CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, poiché le vendite interne non erano rappresentative; il prezzo all’esportazione è stato determinato sia sulle vendite dirette sia, per le vendite via importatore collegato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9. La Commissione ha corretto un doppio conteggio nel calcolo del prezzo all’esportazione. Il margine di dumping definitivo è pari a 11,8% e si applica anche alle altre importazioni originarie del Bahrein.

Accertamento del dumping per l’Egitto

Per Jushi Egypt la Commissione ha ritenuto che i conti non riflettessero adeguatamente i costi effettivi di produzione e vendita, in ragione delle distorsioni dei tassi di cambio in Egitto; ha quindi utilizzato dati adeguati della società con ulteriori rettifiche mirate, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato per vendite dirette e tramite importatori collegati, correggendo errori di doppio conteggio nelle SGAV. Il margine di dumping definitivo è pari a 11,0% e si applica anche alle altre importazioni originarie dell’Egitto.

Accertamento del dumping per la Thailandia

Per Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. e Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. la Commissione ha distinto tra vendite interne rappresentative e non rappresentative, costruendo il valore normale per i tipi di prodotto senza vendite adeguate. I prezzi all’esportazione sono stati calcolati sulle vendite dirette a clienti indipendenti, con adeguamenti per trasporto, nolo, assicurazione, credito, sconti, commissioni e spese bancarie. I margini di dumping definitivi sono pari a 25,4% per Asia Composite e 15,3% per Wanda; per le altre importazioni originarie della Thailandia vale 25,4%.

Pregiudizio e nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole: calo di produzione, vendite, quota di mercato, redditività e utile sul capitale investito, a fronte dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping e della forte pressione sui prezzi. Le importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia sono state valutate cumulativamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e hanno mostrato un aumento di quota di mercato dal 14% al 24% nel periodo considerato, con undercutting tra 30,6% e 39,0%. La Commissione ha escluso che altri fattori noti interrompessero il nesso causale.

Esame dell’interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’industria dell’Unione, che ha subito perdite e chiusure produttive. Ha valutato anche gli interessi degli utilizzatori, dei fornitori e dei sindacati, concludendo che i potenziali effetti negativi sugli utilizzatori a valle non superano i benefici del ripristino di una concorrenza leale. È stato osservato che l’industria dell’Unione dispone di capacità inutilizzata e di competenze tecniche per fornire i tipi di prodotto pertinenti.

Livello dei dazi e regola del dazio inferiore

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore confrontando margine di dumping e margine di pregiudizio. I dazi sono stati fissati al livello più basso tra i due, con margini di pregiudizio pari a 97,4% per il Bahrein, 105,4% per l’Egitto e 116,1%/108,3% per la Thailandia, ma con dazi definitivi contenuti nei margini di dumping: 11,8%, 11,0%, 25,4% e 15,3% a seconda del produttore.

Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se all’autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida recante una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, con l’identificazione del produttore, del volume e del prodotto. In difetto di tale fattura, si applica il dazio residuale previsto per tutte le altre importazioni del paese interessato.

Registrazione delle importazioni

La Commissione ordina la cessazione della registrazione delle importazioni istituita con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/890. Poiché non sono state istituite misure provvisorie, non ricorrono le condizioni per l’applicazione retroattiva dei dazi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Come è indicizzato

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