Cassazione Penale, Sentenza n. 31914/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza dell'8/02/2022 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva determinato, in aumento per continuazione, la pena di cinque anni di reclusione da aggiungere alla condanna per il reato associativo aggravato di cui al capo A), rendendo eseguibile la relativa parte di condanna nonostante che la Corte di cassazione avesse annullato con rinvio la sentenza di appello limitatamente ad altri capi (B e C) per i quali era controversa l'individuazione del reato più grave. Il ricorrente ha dedotto violazione del principio di irrevocabilità della sentenza e del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Gialluisi" (n. 3423/2020), secondo cui la pena relativa a un capo qualificato in continuazione non può essere posta in esecuzione se è ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave; ha altresì censurato la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato correttamente il principio di diritto delle Sezioni Unite (Gialluisi): poiché è ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave (l'omicidio indicato al capo B) a seguito dell'annullamento con rinvio), la pena relativa al capo A) non poteva essere posta in esecuzione come titolo definitivo. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio l'errore di competenza ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., essendo giudice dell'esecuzione il giudice di rinvio, non la sezione che aveva emesso la sentenza di secondo grado poi annullata; tuttavia ha dichiarato che anche il giudice funzionalmente competente non avrebbe potuto adottare l'ordinanza richiesta, per cui ha disposto l'annullamento senza rinvio. La censura sui criteri di determinazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen. è stata assorbita.
Norme richiamate
Sentenza Sez. U "Gialluisi" (n. 3423 del 29/10/2020, Rv. 280261-03)
sentenza n. 3423 del 29/10/2020
La pena relativa a un capo divenuto irrevocabile in presenza di reati in continuazione è eseguibile solo se nel capo irrevocabile è stata irrevocabilmente individuata la violazione più grave (anche nelle circostanze) e la pena presente i caratteri di completezza e certezza; se l'individuazione della violazione più grave è ancora sub iudice, l'esecutività non sussiste.
Art. 624 cod. proc. pen.
Riconosce che la parte di sentenza divenuta irrevocabile acquista autorità di cosa giudicata e può costituire titolo esecutivo, ma tale eseguibilità è soggetta alle limitazioni ricavate dalla giurisprudenza "Gialluisi" quando sussiste il vincolo di continuazione con reati ancora sub iudice.
Art. 81 cod. pen.
Consente l'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato come conseguenza di reati satelliti non può essere posto in esecuzione se la struttura del reato continuato e l'individuazione del reato più grave sono ancora modificabili.
Art. 665 cod. proc. pen.
art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Stabilisce la regola attributiva della competenza "in executivis": in caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice di rinvio. L'ordinanza adottata da giudice non funzionalmente competente è affetta da nullità assoluta.
Articoli 627, 650, 666 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)
art. 627, 650, 666 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente nella prospettazione del principio di irrevocabilità e delle modalità di utilizzo della cosa giudicata come titolo esecutivo; la Corte ha valutato la questione in chiave giurisprudenziale più che meramente formale sui suddetti articoli.
Giurisprudenza citata (Fiesoli, Soldano, Pipitone, Maddaluno, Hincapie Zapata, Sinesi)
es. Sez. 1, n. 30780 del 2018 (Fiesoli); Sez. 1, n. 2071 del 2000 (Soldano); Sez. 5, n. 2541 del 2004 (Pipitone); Sez. 6, n. 3216 del 1997 (Maddaluno); Sez. 1, n. 31946 del 4/7/2008 (Hincapie Zapata); Sez. 1, n. 29045 del 28/2/2018 (Sinesi)
Citati per precisare i limiti dell'esecutività del giudicato parziale e per principi sulla competenza in fase esecutiva: in particolare, la giurisprudenza distingue le ipotesi in cui l'eseguibilità è compatibile (quando il reato più grave è irrevocabilmente individuato) da quelle in cui non lo è; inoltre afferma la competenza del giudice di rinvio per l'esecuzione.
Massime di principio
- Se una sentenza di condanna è stata annullata con rinvio su alcuni capi tali da rendere ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave, la pena relativa ai capi già irrevocabili e qualificati in continuazione non è immediatamente eseguibile.
- La pena è eseguibile solo se, nel capo irrevocabile, è stata definitivamente individuata la violazione più grave (compresa la determinazione di circostanze) e la pena stessa è completa e certa, non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio.
- Il giudice dell'esecuzione competente è quello di rinvio quando la sentenza di appello è stata annullata con rinvio: un provvedimento esecutivo emesso da giudice non funzionalmente competente è viziato da nullità assoluta e può essere rilevato d'ufficio.
- Anche il giudice di rinvio, pur essendo competente, non può porre in esecuzione una pena per reati in continuazione se persistono le condizioni che la giurisprudenza ha ritenuto incompatibili con l'esecutività (es. identificazione del reato più grave ancora incerta).
- La qualificazione della pena come titolo esecutivo non può fondarsi su ragionamenti ipotetici: non è sufficiente che la pena non possa risultare inferiore dopo il giudizio di rinvio; serve la certezza e la completezza della statuizione che si intende eseguire.
- In presenza di situazioni assimilabili, il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento dell'ordinanza esecutiva anche senza rinvio quando, a esito del controllo, emerge che nessun giudice competente potrebbe legittimamente emettere il provvedimento richiesto.
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