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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, ex art. 670 c.p.p., di accertamento di non esecutività della sentenza di condanna emessa il 14/10/2024 (un anno di reclusione, art. 391-ter c.p.) e, in subordine, di restituzione del termine per impugnare ai sensi dell'art. 175 c.p.p. L'istanza si fondava sul deposito telematico dell'atto di appello sul portale PDP effettuato dal difensore il 23/01/2025 e su una successiva comunicazione PEC alla cancelleria; il deposito però non risultò accettato dal sistema per un'anomalia (data di nascita dell'imputato inserita erroneamente), la cancelleria attestò l'irrevocabilità della sentenza in data 11/02/2025 e successivamente fu emesso il provvedimento esecutivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e reiterazione di doglianze già esaminate. Il Tribunale ha ritenuto che il deposito telematico non fosse perfezionato poiché il PDP aveva "rifiutato" l'atto il 23/01/2025 per anomalia bloccante (incoerenza nelle generalità, data di nascita errata) e pertanto non era stata rilasciata la ricevuta di accettazione; non essendo stato successivamente effettuato un nuovo deposito valido entro il termine (scadenza 11/02/2025), il titolo esecutivo si è formato legittimamente. Non è stata riconosciuta la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore né la proposta di restituzione del termine, in quanto il difensore avrebbe potuto verificare la sezione "Consultazione-depositi" del PDP e correggere l'anomalia nel periodo residuo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata come titolo procedurale per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza; il Tribunale ha esaminato la domanda ma l'ha rigettata per insussistenza dei presupposti.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La riammissione nel termine richiede un impedimento oggettivo, insuscettibile di essere tempestivamente rimosso; il giudice ha ritenuto che l'errore materiale imputabile al difensore non configuri caso fortuito/forza maggiore sussistente e che fosse possibile correggere l'anomalia verificando lo stato del deposito sul PDP.

  • art. 582 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Richiama l'obbligatorietà del deposito telematico e la disciplina dell'atto di impugnazione; il Tribunale ha valorizzato la modifica normativa quale base per ritenere preclusa l'impugnazione non accettata telematicamente.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti di parte; il perfezionamento del deposito è subordinato alla ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema ministeriale.

  • D.M. Giustizia n. 206/2024

    Ha reso obbligatorio dal 1/1/2025 il deposito telematico sul portale degli atti di appello contro le sentenze del Tribunale; il Tribunale ha applicato questa tempistica per valutare la correttezza del deposito.

  • art. 13-bis del D.M. 44/2011 (introdotto per il processo penale dal D.M. 217/2023)

    Stabilisce che il deposito sul PDP si perfeziona con la ricevuta di accettazione del sistema e individua tassativamente le anomalie bloccanti; il Tribunale ha ritenuto che l'errata indicazione della data di nascita rientrasse nelle anomalie impeditrici del perfezionamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del ricorrente e per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende; il Tribunale ha applicato tale articolo per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Riferimento alla sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Il Tribunale ha ritenuto non ricorrere i presupposti per escludere la condanna alla somma alla Cassa delle ammende sulla base dei criteri indicati nella pronuncia citata.

Massime di principio

  • Il deposito telematico sul PDP si perfeziona solo con la ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema ministeriale: fino a quel momento l'atto non è valido ai fini dell'impugnazione.
  • Le anomalie bloccanti previste dalla normativa (es. nomi incoerenti, difensore non costituito, ufficio destinatario errato) impediscono il perfezionamento del deposito; un semplice invio telematico non è sufficiente se il sistema rifiuta l'atto.
  • La parte/difensore ha l'onere di verificare lo stato del deposito (sezione "Consultazione-depositi") e di correggere eventuali errori entro il termine per impugnare; la mancata verifica non equivale a caso fortuito o forza maggiore.
  • Un errore materiale imputabile al difensore (ad es. data di nascita inserita in modo errato) di norma non giustifica la riammissione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., salvo dimostrazione di un impedimento oggettivo e insuperabile.
  • La comunicazione per PEC alla cancelleria non sostituisce la ricevuta di accettazione del PDP: la prova dell'avvenuto deposito rimane la ricevuta del sistema.
  • In situazioni analoghe, è prioritario controllare immediatamente l'esito del deposito telematico e, in caso di rifiuto, procedere tempestivamente a un nuovo deposito corretto entro il termine utile; in mancanza, la sentenza può divenire esecutiva e il ricorso per non esecutività sarà destinato a essere respinto.

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