Cassazione Penale, Sentenza n. 7911/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del 30/05/2022 del giudice dell'esecuzione che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze condannatorie. Il motivo unico dedotto era la violazione del principio del ne bis in idem perché, con precedente ordinanza del 05/05/2022, il medesimo giudice aveva già riconosciuto la continuazione (salvo la sentenza n. 3081) e aveva determinato la pena complessiva in modo diverso; la seconda ordinanza, poi, ha incluso anche la sentenza n. 3081 e ha rideterminato la pena in modo non conforme alla prima, generando un conflitto tra provvedimenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del 30/05/2022 con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio. La decisione stabilisce che va mantenuta la continuazione e la rideterminazione della pena come deciso con l'ordinanza del 05/05/2022 per le sentenze già oggetto di quella decisione; il giudice dell'esecuzione dovrà invece valutare, nel nuovo giudizio, solo la possibilità di aggiungere i reati della sentenza n. 3081 e, in caso di accoglimento, rideterminare la pena complessiva tenendo conto di tale aggiunta.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione tra sentenze; nel caso ha costituito la base procedurale per le richieste della parte condannata
art. 669 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la previsione di carattere generale contenuta in quest'articolo, riguardante la pluralità di sentenze per il medesimo fatto, operi anche con riferimento ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione per dirimere conflitti tra provvedimenti inconciliabili
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020; Sez. 5, Sentenza n. 18318 del 04/04/2019; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005
La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità, anche in via analogica, del principio del ne bis in idem ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione e ha confermato che non possono coesistere provvedimenti inconciliabili che dispongano sulla stessa materia per la stessa persona
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem si applica analogicamente anche alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: non possono essere emessi, per la stessa persona e sulla stessa questione, provvedimenti inconciliabili.
- Se sono state emesse due ordinanze in ordine cronologico contrastanti sulla stessa istanza di continuazione, la seconda non può riesaminare o riformare questioni già decise dalla prima se questa è divenuta efficace; prevale la decisione anteriore nei limiti della sua portata.
- In caso di istanze multiple di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a valutare eventuali elementi nuovi (ad es. l'esistenza di ulteriori sentenze) senza rimettere in discussione ciò che è stato definitivamente deciso nella precedente ordinanza.
- Quando la seconda ordinanza introduce nuove sentenze nella continuazione, il corretto iter è: (a) confermare la continuazione e la rideterminazione della pena già decise nella prima ordinanza per le sentenze già valutate; (b) valutare separatamente la possibilità di aggiungere le nuove sentenze; (c) se aggiunte, procedere alla nuova determinazione della pena complessiva.
- Il pubblico ministero può agire per l'annullamento della seconda ordinanza quando ritenga violato il ne bis in idem; la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare evitando che venga nuovamente riesaminata materia già decisa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →