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Ordinanza

Ordinanza n. 1202/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico in data 7.5.2024 prot. n. m.pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U.0064933.07.05.2024, con il quale si «pubblica l’elenco dei candidati che hanno partecipato, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti, alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, il 6 maggio 2024 presso la Fiera di Roma, con indicazione dell’esito conseguito da ciascun partecipante, comunicato da FORMEZ PA», nella parte in cui le ricorrenti non vengono dichiarate idonee alla partecipazione al corso intensivo di formazione, con prova finale di cui al d.m. in data 8.6.2023; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice del 6.5.2024 e degli ulteriori provvedimenti, di cui non si conosce data e numero di protocollo, con i quali la Commissione di concorso ha valutato come non idonee le ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da CIARDI MANUELA ed altri il 04\11\2024 per l’annullamento: - del provvedimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del merito, in data 9.8.2024 prot. n. m_pi.AOOD-PIT. Registrodecretidipartimentali.R.0002187 di approvazione della graduatoria di merito del concorso riservato, bandito con D.M. in data 8.6.2023; - del provvedimento della medesima amministrazione in data 19.8.2024 prot. n. m_pi.AOOD-PIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002206 di rettifica del provvedimento impugnato sub a). Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da CIARDI MANUELA ed altri il 13\02\2026 per l'annullamento dei seguenti atti: - del Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione (DPIT) prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025 (doc. 3), recante «Seconda rettifica graduatoria nazionale di merito, approvata con decreto prot. n. 2187 del 09.08.2024, procedura di reclutamento riservata di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107» e del relativo allegato, nella parte in cui — facendo applicazione di punteggi scaturenti da una prova scritta illegittimamente valutata e omettendo di estendere alle ricorrenti le conseguenze delle pronunce giurisdizionali già eseguite in favore di altri candidati che avevano dedotto censure relative ai medesimi quesiti — permane l'illegittima mancata inclusione delle ricorrenti nella graduatoria nazionale di merito e continuano a prodursi effetti pregiudizievoli sulla loro posizione, precludendo l'accesso al corso intensivo di formazione e, per l'effetto, al ruolo direttivo; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti. - nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle patrocinate di poter sostenere una rinnovata prova concorsuale scritta relativamente alla procedura in oggetto; - in subordine, per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'inclusione delle ricorrenti nell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici di cui al DM n. 107/2023.

Giustizia amministrativa202405892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata inclusione nell'elenco degli idonei e nella graduatoria nazionale di merito della procedura riservata per l'accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici, nonché successive rettifiche della graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ministeriale del 7 maggio 2024 relativo agli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione previsto dal d.m. 8 giugno 2023, nella parte in cui non sono state dichiarate idonee. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti contro il decreto del 9 agosto 2024 di approvazione della graduatoria di merito, contro il successivo decreto di rettifica del 19 agosto 2024 e, infine, contro la seconda rettifica della graduatoria nazionale adottata il 18 dicembre 2025. Con gli ultimi motivi aggiunti hanno dedotto che la graduatoria continuerebbe a essere fondata su punteggi derivanti da una prova scritta illegittimamente valutata e che non sarebbero state loro estese le conseguenze di precedenti pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri candidati, relative ai medesimi quesiti. Hanno chiesto anche l'accertamento del diritto a sostenere una rinnovata prova scritta e, in subordine, il risarcimento in forma specifica mediante inclusione nell'elenco degli ammessi al corso intensivo. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure: rileva invece la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di candidati inseriti nelle graduatorie impugnate, potenziali controinteressati rispetto alla richiesta di correzione della graduatoria e di ammissione delle ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La modalità extra ordinem è stata ritenuta giustificata dall'elevatissimo numero dei controinteressati e dalle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. Il Ministero dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, insieme all'avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, i provvedimenti impugnati, una sintesi dei motivi, l'elenco dei controinteressati e le modalità di consultazione del processo. La documentazione dovrà restare online sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado; il Ministero dovrà inoltre rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione degli atti di notifica. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza delle domande di annullamento, accertamento o risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l'adozione delle modalità necessarie per assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati al giudizio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati necessari.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alle altre norme richiamate, la base processuale dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza di eccezionali circostanze, l'autorizzazione di forme alternative di notificazione, tra cui i pubblici proclami.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento in forma specifica; la relativa fondatezza non è esaminata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su una graduatoria o su una procedura selettiva nella quale sono inseriti numerosi soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati.
  • L'elevatissimo numero dei controinteressati e le obiettive difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi possono integrare le eccezionali circostanze che giustificano l'autorizzazione della notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati, gli avvisi prescritti e il testo integrale degli atti processuali.
  • Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio all'esecuzione, entro termini perentori, degli adempimenti di pubblicazione e al deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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