Cassazione Penale, Sentenza n. 9270/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 03/03/2023, che aveva deciso sul reclamo promosso da Saliuka Dardan contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma del 23/12/2022 relativo alla liberazione anticipata. Il ricorrente deduceva un eccesso di valutazione riguardo al primo semestre (contestando che l'episodio di evasione dovesse inficiare l'intero semestre) e sosteneva che, con riferimento al terzo periodo detentivo, il Tribunale avrebbe dovuto estendere la valutazione positiva già resa dal MdS per il periodo precedente invece di rimettere la materia al Magistrato di Sorveglianza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei periodi detentivi operata dal Tribunale (sulla base di fatti oggettivi non contestati) e ha ritenuto legittimo il diniego di liberazione anticipata per il periodo 28/05/2020-16/11/2020 a causa della condotta di evasione, che inficia il semestre. Ha invece confermato l'accoglimento relativo al secondo periodo e ha ritenuto corretta la rimessione al Magistrato di Sorveglianza per la valutazione del terzo periodo (8/05/2022-8/11/2022), atteso che il primo grado non si era pronunciato su quella frazione: procedere direttamente da parte del Tribunale avrebbe potuto pregiudicare i diritti difensivi. A norma di legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norme sulla liberazione anticipata e competenza del Tribunale/Magistrato di Sorveglianza
La decisione evidenzia che il Tribunale può rettificare i periodi detentivi sulla base di risultanze oggettive; tuttavia, se in primo grado manca una decisione su una specifica frazione temporale, il Tribunale di grado successivo può rimettere la valutazione al Magistrato di Sorveglianza per tutelare i diritti difensivi delle parti
Regola generale sulle spese processuali (condanna ex lege)
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Un episodio di evasione o di grave violazione delle prescrizioni nel corso di un semestre tende a inficiare l'intero semestre ai fini della valutazione per la liberazione anticipata
- Il giudice può rettificare i periodi detentivi sulla base di riscontri oggettivi e documentali; la ricostruzione dei semestri è decisiva per l'esito della domanda
- Se la decisione di primo grado non ha mai valutato una specifica frazione temporale, il giudice d'appello dovrebbe rimandare la questione al primo grado per evitare pregiudizio ai diritti difensivi
- L'accoglimento della domanda per un semestre non implica automaticamente che periodi successivi siano valutati positivamente: ciascun semestre richiede autonoma valutazione di condotta e rieducazione
- Il ricorso infondato comporta generalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
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