Sentenza n. 424/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 794/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Avellino il 25.07.2024 e pubblicata il 26.07.2024 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2080/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino che, accogliendo parzialmente la domanda, aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero, previa emissione della Carta, ad accreditarvi l'importo complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione il 26 luglio 2024, era passata in giudicato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dimostrato di avere dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha accertato la mancata prova dell'esecuzione da parte del Ministero e gli ha ordinato di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo riconosciuto, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Al commissario sono stati attribuiti tutti gli adempimenti necessari, inclusi l'eventuale stanziamento e modifica del bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa nonché il reperimento materiale delle somme. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento del diritto riconosciuto nel titolo giudiziale all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine determinato tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'organo incaricato deve adottare le iniziative finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato non solo del pagamento materiale, ma anche degli adempimenti contabili e finanziari preliminari, inclusi stanziamento o modifica del bilancio, impegno, liquidazione e ordinazione della spesa.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente al giudicato.
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