Sentenza n. 2480/2026 - Roma, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sidam S.r.l. il 12/10/2023: - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, del decreto n. 10686 del 15 giugno 2023 del Direttore di Dipartimento dell’’ufficio governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 15 giugno 2023 in particolare nella parte in cui impone alla scrivente ed eventualmente alle società incorporate BTC Medical Europe S.r.l. (C.F. 03580400236) e Synopo S.r.l. (C.F. 11360920968) di concorrere all’’importo di ripiano determinato; della delibera dei direttore generale e sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 832 del 12 giugno 2023, recante “Riapprovazione della “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022””, e dei relativi allegati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIDAM S.R.L. il 31\3\2025 : - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione del direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018” e dei relativi allegati, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente e alle società incorporate BTC Medical Europe s.r.l. (c.f. 03580400236) e Synopo s.r.l. (c.f. 11360920968) di concorrere all’importo di ripiano determinato; - della nota del direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna prot. n. 24/01/2025.0073840.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, ricevuta il 24 gennaio 2025, con cui tale determinazione è stata comunicata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIDAM S.R.L. il 26\6\2025 : - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del decreto del direttore del dipartimento salute della regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Marche del 28 aprile 2025, e del relativo allegato A, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente e alle società incorporate BTC Medical Europe s.r.l. (c.f. 03580400236) e Synopo s.r.l. (c.f. 11360920968) di concorrere all’importo di ripiano determinato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e imposizione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti regionali applicativi
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida, l'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022, l'accordo del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche provvedimenti della Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Emilia-Romagna e Marche che determinavano, nei suoi confronti e nei confronti di società incorporate, gli importi da versare a titolo di ripiano. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere integralmente versato alle Regioni resistenti la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il giudice ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni, considera assolti gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale versamento di tale quota estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni considerati e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Le Regioni costituite hanno confermato l'avvenuto versamento. Poiché la definizione normativa e il pagamento hanno eliminato l'interesse alla decisione sulle impugnazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati definiti con cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità di definizione della causa.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.
legge 24 luglio 2025, n. 119
Indicata nel testo come legge di conversione del d.l. 95/2025.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Richiamato quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di payback e quale disciplina applicabile in caso di mancato versamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34
Richiamato tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato in relazione alle istanze depositate dalle Regioni costituite per confermare l'avvenuto versamento.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di payback per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per tali annualità.
- L'estinzione dell'obbligazione di payback prevista dalla disciplina sopravvenuta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni 2015-2018.
- Quando il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta elimina l'obbligazione controversa e l'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti di payback, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese quando la definizione dipende dalla disciplina normativa sopravvenuta.
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