Cassazione Civile, Ordinanza n. 31086/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La parte privata ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di Cassazione n. 9296/2021. In particolare ha rilevato, da un lato, che nel provvedimento non era stata indicata, tra le parti intimate, anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione; dall'altro, che nel testo della motivazione e nel dispositivo era stato erroneamente indicato come giudice di rinvio la CTR Campania, mentre la sentenza impugnata proveniva dalla CTR Lazio e il rinvio avrebbe dovuto essere disposto a quest'ultima. Le amministrazioni intimate non si sono costituite nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo esperibile il rimedio degli artt. 287 e 288 c.p.c. in assenza di una disciplina espressa diversa e qualificando le richieste come correzione di un errore materiale, non come impugnazione autonoma. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 9296/2021: inserimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione tra le parti intimate e sostituzione delle parole "della Campania" con "del Lazio" sia nella penultima riga della motivazione sia nella seconda riga del dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario.
art. 288 c.p.c.
È la norma procedurale che consente la correzione dell'errore materiale senza ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- Gli errori materiali contenuti in un provvedimento giudiziario, quando riguardano omissioni o indicazioni meramente formali e non incidono sulla decisione sostanziale, si correggono mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non attraverso un autonomo mezzo di impugnazione.
- La correzione può riguardare sia l'indicazione delle parti sia l'indicazione del giudice competente per il rinvio, quando dal complessivo contenuto dell'atto emerga con chiarezza l'errore percettivo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è necessaria una statuizione sulle spese, potendo la Corte disporre la correzione con annotazione sull'originale del provvedimento corretto.
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