Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2530/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto avverso le ingiunzioni a demolire emesse dal P.M., sostenendo che l'esecuzione della demolizione sarebbe stata materialmente impossibile o avrebbe messo a rischio la staticità dell'intero fabbricato. La difesa ha chiesto che il giudice dell'esecuzione valutasse l'eseguibilità tecnica dell'ordine di demolizione, ritenendo che tali valutazioni non potessero essere demandate all'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi: ha precisato che l'istanza di incidente di esecuzione è ammissibile solo se accompagnata da atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'ordine di demolizione, e che il Tribunale di Gela correttamente ha rilevato l'assenza di tali elementi. La Corte ha però corretto il Tribunale sul piano motivazionale chiarendo che l'art. 41 del DPR 380/2001 si applica alle ingiunzioni amministrative e non alle ingiunzioni a demolire disposte dal P.M. in esecuzione di una sentenza penale; nondimeno la procedura di "fiscalizzazione" prevista dagli artt. 33-34 DPR 380/2001 non era applicabile al caso perché i ricorrenti erano già irrevocabilmente condannati. Conseguentemente, nessuna sospensione o revoca dell'ordine di demolizione è stata disposta e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p.

    norma di riferimento per l'incidente di esecuzione

    L'incidente di esecuzione volto a contrastare un ordine di demolizione è ammesso ma richiede che l'istante dimostri l'esistenza di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'ordine; il giudice dell'esecuzione valuta l'ammissibilità sulla base di elementi concreti

  • art. 41 DPR 380/2001 (TU edilizia)

    in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza in merito ad ogni questione di natura tecnica e progettuale viene attribuita all'ufficio del Prefetto

    La Corte chiarisce che questa disposizione si applica alle ingiunzioni emesse dall'autorità amministrativa e non alle ingiunzioni a demolire emesse nell'esecuzione di una sentenza penale; dunque non può essere invocata automaticamente per sottrarre la cognizione al giudice penale quando l'ordine proviene dal P.M. in esecuzione di sentenza

  • artt. 33 e 34 DPR 380/2001 (fiscalizzazione dell'illecito edilizio)

    prevedono la "fiscalizzazione" (sanzione pecuniaria) in alternativa alla demolizione per specifiche ipotesi

    La procedura di fiscalizzazione si applica solo in ipotesi tassative (opere in parziale difformità o ristrutturazioni in totale difformità) e non è applicabile quando vi sia una condanna penale irrevocabile per esecuzione di lavori in assenza di concessione; solo se ricorrono i presupposti di tali norme il giudice dell'esecuzione deve valutare l'eventuale non eseguibilità della demolizione e l'alternativa pecuniaria

  • art. 7 legge 28/02/1985, n. 47

    riferimento giurisprudenziale sulle statuizioni della sentenza definitiva e sulla loro esecuzione

    Le statuizioni contenute nella sentenza penale definitiva, compreso l'ordine di demolizione disposto dal giudice, hanno natura giurisdizionale ed si eseguono secondo le forme del codice di procedura penale; l'esecuzione è promossa dal P.M. e il giudice dell'esecuzione ne fissa le modalità

  • art. 655 c.p.p.

    l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero

    Conferma il ruolo del P.M. nell'avviare l'esecuzione delle statuizioni penali e l'ulteriore coinvolgimento del giudice dell'esecuzione per le modalità operative

  • art. 616 e art. 619 c.p.p.

    art. 616 (condanna alle spese processuali a norma del codice) / art. 619 (correzione in diritto della motivazione dell'ordinanza impugnata)

    Art. 616: rigetto del ricorso comporta condanna alle spese. Art. 619: la Corte può rettificare in diritto la motivazione del provvedimento impugnato se sussiste un errore di diritto

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione avverso un ordine di demolizione è ammissibile solo se l'istante produce elementi concreti che dimostrino l'esistenza di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'ordine (es. sanatoria, atto amministrativo che concede diversa destinazione).
  • Quando l'ordine di demolizione deriva da una sentenza penale definitiva, si tratta di un provvedimento giurisdizionale la cui esecuzione segue le regole del codice di procedura penale; il P.M. promuove l'esecuzione e il giudice dell'esecuzione valuta l'ammissibilità di sospensioni o revoche sulla base della legge e degli atti prodotti.
  • Le questioni tecniche circa la possibile compromissione della staticità dell'edificio devono essere adeguatamente documentate dall'interessato e, se rilevanti ai fini dell'esecuzione, possono costituire motivo per sospendere o revocare l'ordine solo se comportano l'emergere di atti o provvedimenti amministrativi incompatibili o rientrano nelle fattispecie di applicazione della fiscalizzazione.
  • La procedura di "fiscalizzazione" (artt. 33-34 DPR 380/2001) è applicabile esclusivamente alle ipotesi previste dalla norma (opere parzialmente difformi o ristrutturazioni in difformità) e non quando vi sia una condanna penale irrevocabile per lavori senza concessione; pertanto non è una soluzione generalizzabile per evitare la demolizione disposta con sentenza penale.
  • In assenza di atti amministrativi incompatibili e di presupposti normativi per la fiscalizzazione, il giudice dell'esecuzione dovrà respingere l'istanza e l'ordine di demolizione resta eseguibile; l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve dimostrare fatti concreti che giustifichino la sospensione o revoca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.