Sentenza n. 647/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di Rosolini prot. n. 4331 del 28.2.2023, notificato in pari data a mezzo pec, recante “Richiesta P.A.S. art. 6 D. lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Diniego definitivo”; - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di Rosolini prot. n. 28236 del 28.12.2022, ricevuto il 29.12.2022, recante “Preavviso diniego PAS”; di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell''interesse, dei seguenti ulteriori atti: - della del. di C.S. del Comune di Rosolini n. 32 del 28.9.2021, recante approvazione dello schema di massima di revisione del P.R.G. comunale e il relativo schema approvato, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “Rosolini 1” e “Rosolini 2”; - dell'intero capo VI delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Rosolini, approvato con D.A. n. 435/DRU del 21.9.1998 e s.m.i. e in particolare dell''art. 37 delle predette N.T.A., richiamati nel preavviso di rigetto e nel successivo diniego gravati con il presente ricorso, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “Rosolini 1” e “Rosolini 2”; - della del. di C.C. n. 20 del 29.6.2022, anch'essa richiamata nel preavviso di rigetto e, attraverso quest''ultimo, nel successivo diniego (entrambi gravati con il presente ricorso), nella parte in cui ha proposto di qualificare la zona oggetto degli interventi richiesti dalla società ricorrente come area di “pausa dallo sviluppo della città”, con tutta una serie di limiti agli interventi esperibili; - ove occorra e nei limiti dell''interesse, del Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia – PEARS 2030, approvato con del. di G.R. Sicilia n. 67 del 12.2.2022, di aggiornamento del PEARS approvato con del. di G.R. Sicilia n. 1 del 3.2.2009 e relativo D.P. reg.le del 9.3.2009, limitatamente alle parti che eventualmente impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola della stessa tipologia in cui ricadono i progetti “Rosolini 1” e “Rosolini 2” ; - di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale al diniego opposto di data, numero e contenuto sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROSOLINI 1 SRL il 2 agosto 2025: - di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e in particolare: - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di Rosolini prot. n. 4331 del 28.2.2023, notificato in pari data a mezzo pec, recante “Richiesta P.A.S. art. 6 D.lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Diniego definitivo” (all. n. 1 ric.); - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di Rosolini prot. n. 28236 del 28.12.2022, ricevuto il 29.12.2022, recante “Preavviso diniego PAS” (all. 2 ric.); di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse, dei seguenti ulteriori atti: - della del. di C.S. del Comune di Rosolini n. 32 del 28.9.2021 (all. 3 ric.), recante approvazione dello schema di massima di revisione del P.R.G. comunale e il relativo schema approvato, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “Rosolini 1” e “Rosolini 2”; -dell’intero capo VI delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Rosolini, approvato con D.A. n. 435/DRU del 21.9.1998 e s.m.i. e in particolare dell’art. 37 delle predette N.T.A. (all. 4 ric.), richiamati nel preavviso di rigetto e nel successivo diniego gravati con il presente ricorso, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “Rosolini 1” e “Rosolini 2”; -della del. di C.C. n. 20 del 29.6.2022 (all. 5 ric.), anch’essa richiamata nel preavviso di rigetto e, attraverso quest’ultimo, nel successivo diniego (entrambi gravati con il presente ricorso), nella parte in cui ha proposto di qualificare la zona oggetto degli interventi richiesti dalla società ricorrente come area di “pausa dallo sviluppo della città”, con tutta una serie di limiti agli interventi esperibili; -ove occorra e nei limiti dell’interesse, del Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia – PEARS 2030, approvato con del. di G.R. Sicilia n. 67 del 12.2.2022, di aggiornamento del PEARS approvato con del. di G.R. Sicilia n. 1 del 3.2.2009 e relativo D.P. reg.le del 9.3.2009, limitatamente alle parti che eventualmente impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola della stessa tipologia in cui ricadono i progetti “Rosolini 1” e “Rosolini 2” (all. 6 ric.); nonché dei seguenti atti intervenuti in corso di causa, di cui si chiede parimenti l’annullamento: - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di Rosolini prot. n. 10685 del 20.5.2025, notificato in pari data a mezzo pec, recante “Richiesta riesame P.A.S. art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Diniego” (all. 1); -del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di Rosolini prot. n. 4928 del 5.3.225, ricevuta in pari data, recante “Riesame P.A.S. art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Preavviso di diniego” (all. 2); - di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale e/o connesso al diniego opposto, anche se di data, numero e contenuto sconosciuti; - nonché ove occorra, di quelli ulteriori sempre intervenuti in corso di causa, richiamati e prodotti in giudizio dal Comune di Rosolini in data 22.5.2025, di cui si chiede parimenti l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 1723 del 10.1.2024 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante la conclusione negativa del procedimento avviato dalla Rosolini 1 srl al fine di ottenere parere ex artt. 111 e ss. r.d. n. 1755/1933 con riferimento al progetto di impianto fotovoltaico Rosolini 1 (all. 3); - del provvedimento prot. n. 192302 del 3.11.2023 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante preavviso di parere contrario all’istanza di sospensione del predetto procedimento, come richiamato nel rigetto definitivo (all. 4); -del provvedimento prot. n. 1717 del 10.1.2024 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante la conclusione negativa del procedimento avviato dalla Rosolini 1 srl al fine di ottenere parere ex artt. 111 e ss. r.d. n. 1755/1933 con riferimento al progetto di impianto fotovoltaico Rosolini 2 (all. 5); - del provvedimento prot. n. 192303 del 3.11.2023 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante preavviso di parere contrario all’istanza di sospensione del predetto procedimento, come richiamato nel rigetto definitivo (all. 6); -di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale e/o connesso al diniego opposto, anche se di data, numero e contenuto sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di due procedure abilitativa semplificata (PAS) per impianti fotovoltaici, nonché successivo diniego dell’istanza di riesame dei progetti rimodulati
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Comune di Rosolini relativo a due istanze PAS per la realizzazione degli impianti fotovoltaici “Rosolini 1” e “Rosolini 2”, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per l’introduzione nel provvedimento finale di ragioni ulteriori rispetto al preavviso; l’erronea considerazione unitaria dei due impianti; l’erronea determinazione della potenza rilevante ai fini dell’individuazione della procedura autorizzatoria; la violazione della disciplina sulle fonti rinnovabili, sulla VIA e sulle aree idonee; il difetto di motivazione e di istruttoria; l’incompatibilità con la pianificazione urbanistica comunale, le NTA del PRG, le misure di salvaguardia, il PEARS, i vincoli paesaggistici e il rischio idrogeologico. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego dell’istanza di riesame, sostenendo che il progetto era stato rimodulato per recepire le prescrizioni della Soprintendenza e che la potenza complessiva era stata ridotta sotto la soglia applicabile alla PAS. Ha dedotto inoltre la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni presentate, l’omesso ricorso al soccorso istruttorio e l’illegittimità dei pareri negativi della Soprintendenza.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento finale non avesse introdotto motivi nuovi rispetto al preavviso di diniego, ma avesse soltanto specificato e puntualizzato le criticità già sottoposte al contraddittorio procedimentale. Ha inoltre considerato corretta la valutazione unitaria dei due impianti, data la loro contiguità e la riferibilità al medesimo proponente. Sulla base della verificazione tecnica, il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini della potenza nominale degli impianti, la potenza di picco in corrente continua, pari complessivamente a 10.655,68 kWp, e non la potenza in corrente alternata di connessione, pari complessivamente a 9.950,08 kW. Poiché la potenza complessiva superava la soglia di 10 MW vigente al momento della presentazione delle istanze, la PAS comunale non era applicabile e risultava corretta l’individuazione della procedura di autorizzazione unica regionale. Le ulteriori censure contro gli altri motivi del diniego sono state assorbite in ragione del carattere plurimotivato dell’atto. I motivi aggiunti sono stati invece accolti limitatamente al diniego dell’istanza di riesame. Il Comune, pur avendo inviato il preavviso, non aveva esaminato né confutato le osservazioni presentate dalla società, limitandosi a richiamare formule generiche e i motivi del preavviso. Tale omissione è stata ritenuta particolarmente rilevante perché il procedimento comportava valutazioni tecniche e discrezionali in materia paesaggistica, ambientale e di bilanciamento degli interessi. Il TAR ha quindi annullato il diniego del riesame, disponendo la riedizione del potere e precisando che gli eventuali atti di assenso di altre amministrazioni, inclusa la Soprintendenza, dovranno essere acquisiti dal Comune mediante conferenza di servizi ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento ... sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
Il provvedimento finale deve dare conto, in modo effettivo e non meramente apparente, delle ragioni per cui le osservazioni dell’interessato non sono accolte; il mero richiamo al preavviso o l’uso di formule di stile non è sufficiente.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disciplina sui vizi formali non invalidanti non consente di elidere gli effetti della violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 secondo la prospettazione accolta dal Collegio, soprattutto quando il provvedimento implica valutazioni discrezionali e tecniche non ancora compiutamente esercitate.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; la violazione dell’art. 10-bis, quando impedisce il corretto svolgimento del contraddittorio su valutazioni discrezionali, preclude al giudice l’esame sostitutivo del rapporto amministrativo.
art. 4, comma 2-bis, d.lgs. 28/2011
per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica
La PAS è applicabile, nella disciplina ratione temporis, agli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW; oltre tale soglia è necessaria l’autorizzazione unica.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011
Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW ... si applicano le disposizioni di cui al comma 1
La disposizione eleva a 20 MW la soglia rilevante per la verifica di assoggettabilità a VIA in determinate aree e condizioni, ma non estende automaticamente la PAS agli impianti oltre 10 MW.
art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. 199/2021
aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale
La disposizione individua determinate aree agricole come potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici, ma non supera, secondo la decisione, la soglia di potenza prevista per l’applicazione della PAS.
art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011
Gli eventuali atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse devono essere acquisiti nell’ambito della procedura PAS dal Comune, previa convocazione di una conferenza di servizi.
art. 9, comma 9-septies, lett. a), d.l. 181/2023, convertito dalla l. 11/2024
L’innalzamento sopravvenuto da 10 a 12 MW della potenza autorizzabile con PAS non è applicabile al provvedimento impugnato, dovendo la legittimità dell’atto essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale può specificare e puntualizzare le ragioni già esposte nel preavviso di diniego, ma non può introdurre motivi sostanzialmente nuovi che non siano stati sottoposti al contraddittorio procedimentale.
- Quando l’interessato presenta osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione deve valutarle effettivamente e indicare nella motivazione del diniego le ragioni del loro mancato accoglimento; il mero richiamo al preavviso o una formula di stile integrano violazione dell’obbligo partecipativo e motivazionale.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 assume rilievo radicale quando il provvedimento implica valutazioni tecniche o discrezionali non ancora compiutamente esercitate, poiché il giudice non può sostituirsi per la prima volta all’amministrazione nell’esercizio di quel potere ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
- In presenza di due impianti fotovoltaici contigui, riferibili al medesimo proponente e funzionalmente riconducibili a un’unica iniziativa, la potenza può essere valutata unitariamente ai fini dell’individuazione del regime autorizzatorio.
- Ai fini della soglia di potenza rilevante per la procedura autorizzatoria degli impianti fotovoltaici, la potenza nominale coincide, salvo diverso specifico contesto, con la potenza di picco del generatore fotovoltaico; la potenza in corrente alternata rileva invece per la connessione alla rete.
- In un provvedimento plurimotivato, il giudice può respingere il ricorso quando anche una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto risulti legittima e idonea, di per sé, a sostenerne il dispositivo, assorbendo le censure rivolte agli ulteriori motivi.
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