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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sezione I, 2 novembre 2024 n.841, che ha respinto il ricorso n. 370/2023 R.G. proposto per: l’annullamento dei seguenti atti, nella parte in cui determinano gli importi degli standard urbanistici: a) del provvedimento 2 agosto 2023 prot. n.96677- pratica SUAP 322/2022, trasmesso con nota 7 agosto 2023 prot. n.98378, con il quale il Dirigente del Servizio economia e sviluppo urbano del Comune di Pesaro ha rilasciato titolo unico per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, di fabbricati agricoli utilizzati per attività agrituristica e realizzazione di n. 6 spazi aperti attrezzati per la sosta, piscina, pergolati e percorsi interni a Pesaro, strada Malpighi, su terreno distinto al catasto al fg. 48 part.159-533-472-151-152-372-373; b) della nota 7 giugno 2023 del SUAP; c) del parere 23 maggio 2023 dell’Unità edilizia privata del Comune di Pesaro; d) dei verbali della conferenza di servizi; e di ogni atto presupposto, connesso e collegato, anche di carattere istruttorio, in particolare: e) della deliberazione 10 maggio 2010 n. 53 del Consiglio comunale, concernente “Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 42 del 14/03/2006 avente ad oggetto l’approvazione del regolamento di monetizzazione delle aree destinate a parcheggio ai sensi del vigente PRG e alla deliberazione di C.C. n. 144 del 23/11/2009 avente ad oggetto “indirizzi operativi per l’applicazione della legge regionale n. 22/2009”; e la condanna del Comune intimato alla restituzione di quanto indebitamente versato;

Giustizia amministrativa202503103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il titolo unico edilizio, nella parte relativa alla monetizzazione degli standard urbanistici, e contro gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva impugnato il titolo unico rilasciato dal Comune di Pesaro per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di fabbricati agricoli destinati ad attività agrituristica, nonché gli atti del SUAP, il parere dell’Unità edilizia privata, i verbali della conferenza di servizi e le deliberazioni comunali presupposte, chiedendo anche la restituzione della somma versata. Il titolo aveva previsto la monetizzazione degli standard urbanistici per euro 31.242,18. In primo grado era stato dedotto il difetto di motivazione, non essendo chiaro se la somma fosse dovuta a titolo di contributo di costruzione o di monetizzazione degli standard. In appello sono stati dedotti: 1) violazione di legge, dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e illegittimità derivata, contestando la mancata impugnazione della deliberazione regionale n. 1991/2009 e della deliberazione comunale n. 144/2009; 2) violazione della disciplina statale e regionale sugli standard urbanistici, sul contributo di costruzione e sugli interventi agrituristici, sostenendo che l’intervento, quale attività connessa alla conduzione del fondo agricolo, dovesse essere esente da oneri e standard; 3) violazione dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 28 della l. 1150/1942, della l. 10/1977 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, inversione dell’onere probatorio e genericità della determinazione del quantum, ritenuta priva dell’indicazione dei riferimenti normativi e delle modalità di calcolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione sfavorevole di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la deliberazione regionale n. 1991/2009 avesse natura interpretativa e non fosse direttamente lesiva, mentre la regola della monetizzazione applicata nel caso concreto derivava dalla deliberazione comunale n. 144/2009, la quale stabiliva che il rilascio dei titoli edilizi fondati sulla legge regionale n. 22/2009 fosse di norma preceduto dalla monetizzazione degli standard, salva la possibilità discrezionale di optare per la cessione delle aree. Poiché l’appellante non aveva formulato specifiche censure contro tale previsione regolativa, il motivo è stato ritenuto infondato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che la monetizzazione degli standard non deve essere richiesta dall’interessato, ma costituisce una modalità applicata dall’amministrazione quando l’intervento determina un incremento del carico urbanistico. L’incremento delle superfici e delle volumetrie derivante dall’applicazione del Piano casa era sufficiente a giustificare l’obbligo di cessione degli standard o, in alternativa, di monetizzazione; il carico urbanistico risultava inoltre dalla descrizione dell’intervento contenuta nel titolo, comprensivo di incremento volumetrico e della realizzazione di strutture e spazi destinati all’attività agrituristica. Quanto al terzo motivo, la censura sulla quantificazione è stata ritenuta generica e comunque non adeguatamente rivolta contro la tabella di calcolo approvata con la deliberazione comunale n. 53/2010. È stato inoltre dichiarato inammissibile il deposito tardivo della perizia giurata, perché non meramente illustrativa e quindi soggetto al divieto di nuove prove in appello previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. L’appellante è stato condannato a rifondere al Comune di Pesaro le spese del giudizio, liquidate in euro 8.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 160/2010

    Disciplina il titolo unico rilasciato nell’ambito del procedimento SUAP per l’intervento edilizio oggetto della controversia.

  • art. 2 l.r. Marche 22/2009

    Costituisce la base regionale dell’intervento edilizio di ristrutturazione con incremento volumetrico nell’ambito del Piano casa.

  • D.G.R. Marche n. 1991/2009

    È richiamata quale fonte interpretativa e integrativa della disciplina regionale, prevedendo la cessione degli standard o, quando non possibile, la loro monetizzazione.

  • deliberazione C.C. Pesaro n. 144/2009

    Il rilascio dei titoli abilitanti l’attività edilizia di cui alla Legge Regionale n. 22/2009 deve essere di norma preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard occorrenti, per una somma pari ai parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio.

    La deliberazione comunale configura la monetizzazione degli standard come regola ordinaria per gli interventi assentiti ai sensi della legge regionale n. 22/2009, lasciando al dirigente la possibilità di optare per la cessione effettiva delle aree quando queste siano funzionali a un migliore inserimento dell’intervento.

  • deliberazione C.C. Pesaro n. 53/2010

    Approva la tabella utilizzata per il calcolo dell’importo dovuto a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla disciplina degli oneri e del contributo di costruzione e alla contestazione della debenza e quantificazione della somma.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Preclude in appello il deposito di nuovi mezzi di prova, salvo le eccezioni previste; la perizia giurata tardivamente depositata è stata ritenuta non meramente illustrativa e quindi inammissibile.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando un intervento edilizio comporta un incremento delle superfici o delle volumetrie e, conseguentemente, un aumento del carico urbanistico, l’amministrazione può subordinare il rilascio del titolo alla cessione delle aree destinate a standard oppure, ove previsto dalla disciplina applicabile, alla monetizzazione dei relativi standard.
  • La monetizzazione degli standard urbanistici può essere applicata d’ufficio dall’amministrazione quale modalità sostitutiva della cessione delle aree; non è necessario che sia previamente richiesta dal soggetto interessato.
  • Se una deliberazione comunale stabilisce la monetizzazione degli standard come regola ordinaria per una determinata categoria di interventi edilizi, la contestazione della concreta applicazione della somma richiede specifiche censure contro la legittimità di tale previsione, non essendo sufficiente una contestazione generica dell’importo.
  • La censura relativa alla quantificazione degli standard è inammissibile o infondata quando sia formulata genericamente e non indichi gli errori nei criteri o nei parametri utilizzati dall’amministrazione, soprattutto se questi derivano da una tabella comunale non specificamente contestata.
  • In appello è inammissibile il deposito di una perizia giurata che non abbia funzione meramente illustrativa e introduca un nuovo mezzo probatorio, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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