Sentenza del 27/12/2016 n. 7383 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA SULLE DONAZIONI - Atto istitutivo - Vincolo di destinazione - Sussiste - Base imponibile - Oneri di ritrasferimento - Non sussistono - Riduzione imponibile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione dell'atto istitutivo di un trust con conferimento di beni immobili. Il ricorrente sosteneva che l'atto dovesse scontare l'imposta in misura fissa, ritenendo che il trasferimento al trustee non realizzasse ancora un arricchimento imponibile. Il giudice ha invece ritenuto che lo scopo principale dell'atto fosse la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti e che, in base all'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, tale effetto fosse sufficiente a rendere applicabile l'imposta sulle donazioni. È stata esclusa anche la violazione del principio di capacità contributiva, poiché la norma richiama l'effetto vincolante e comprende tutti gli atti idonei a produrlo, inclusi quelli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
La decisione
Il giudice ha confermato l'applicazione dell'imposta sulle donazioni all'atto istitutivo del trust con conferimento immobiliare, in misura proporzionale e non fissa. La base imponibile deve essere determinata sul valore dei beni al netto degli oneri deducibili. Tuttavia, non sono stati riconosciuti come deducibili gli asseriti oneri di ritrasferimento dal trustee al beneficiario alla cessazione del vincolo, poiché l'eventuale incremento patrimoniale del trust non sarebbe comunque soggetto a ulteriore imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006
imposta sulle successioni e donazioni
La norma è stata interpretata nel senso di attrarre nell'ambito dell'imposta anche gli atti che producono un vincolo di destinazione, indipendentemente dal fatto che l'arricchimento definitivo del beneficiario si realizzi in un momento successivo.
Art. 2645-ter del codice civile
Gli atti di destinazione costituiscono una categoria di atti idonei a produrre un vincolo sui beni e, secondo l'orientamento richiamato, rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sulle donazioni.
Principio di capacità contributiva
Non risulta violato perché il legislatore ha individuato nel vincolo di destinazione un presupposto impositivo autonomo, senza richiedere necessariamente un trasferimento patrimoniale definitivo o un arricchimento già consolidato del beneficiario.
Cassazione, sentenze n. 3886/2015 e n. 4482/2016
Le pronunce sono richiamate a sostegno dell'orientamento secondo cui l'atto istitutivo e di dotazione del trust può essere assoggettato all'imposta sulle donazioni in ragione della costituzione del vincolo di destinazione.
Massime di principio
- Quando un atto, anche se denominato trust o in altro modo, costituisce un vincolo di destinazione sui beni, l'imposta sulle donazioni può essere applicata già al momento dell'istituzione del vincolo, senza attendere il trasferimento finale al beneficiario.
- La presenza di un trasferimento formale al trustee non esclude automaticamente la tassazione proporzionale: occorre valutare l'effetto giuridico complessivo dell'atto e, in particolare, la costituzione del vincolo di destinazione.
- Ai fini della base imponibile si considera il valore dei beni conferiti, detraendo soltanto oneri effettivi, attuali e fiscalmente rilevanti; non sono normalmente deducibili obblighi futuri o meramente eventuali di ritrasferimento.
- La tassazione proporzionale può essere ritenuta compatibile con il principio di capacità contributiva quando il legislatore considera imponibile la costituzione del vincolo di destinazione, anche se l'arricchimento definitivo del beneficiario è differito.
- In situazioni analoghe è necessario verificare l'orientamento giurisprudenziale applicabile al momento dell'atto, poiché la tassazione dei trust ha conosciuto contrasti interpretativi tra imposizione fissa e proporzionale.
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