Ordinanza n. 1092/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento decreto n. 1/2025 del 31/07/2025 del Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino- Benevento – sede di Avellino, prot. n. 22506/2025 comunicato con pec del 01/08/2025 con il quale è stato respinto il ricorso ex art. 14 D.lgs. 124/04 al provvedimento di disposizione n. 2/18 AV del 26/06/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del ricorso amministrativo ex art. 14 d.lgs. 124/2004 avverso un provvedimento di disposizione ispettiva
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato il decreto con cui il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento ha respinto il ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 124/2004 contro un provvedimento di disposizione. Il ricorso giurisdizionale è stato notificato direttamente presso la sede reale dell’Ispettorato, mediante PEC, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato. L’Ispettorato non si è costituito in giudizio, sicché non si è verificata la sanatoria della nullità della notificazione per spontanea costituzione. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti dell’Ispettorato presso la competente Avvocatura dello Stato, in applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. La cooperativa dovrà effettuare il rinnovo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e depositare la prova della notificazione entro i successivi quindici giorni, anch’essi perentori. In mancanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 149/2015
all'Ispettorato del Lavoro “si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”
L’Ispettorato del Lavoro è soggetto alle regole sulla rappresentanza e sul patrocinio in giudizio previste per le Amministrazioni dello Stato.
art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato [...] spettano all'Avvocatura dello Stato
La rappresentanza processuale dell’Ispettorato spetta all’Avvocatura dello Stato.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Le notificazioni [...] devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro l’Ispettorato devono essere notificati presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione effettuata presso la sede dell’amministrazione è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice, senza che occorra accertare se l’errore del notificante sia imputabile o meno a sua colpa; il rinnovo preserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda e impedisce le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, a fronte di un mero vizio di nullità dell'atto processuale
La disciplina del rinnovo della notificazione nulla deve operare anche quando la nullità sia dipesa da una causa imputabile al notificante.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione è soggetta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo deve essere notificato presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione effettuata presso la sede reale dell’amministrazione è nulla, salvo sanatoria per spontanea costituzione del destinatario.
- In presenza di una notificazione nulla del ricorso e di mancata costituzione dell’amministrazione destinataria, il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., senza dover verificare se l’errore del notificante sia imputabile a colpa.
- Il rinnovo della notificazione nulla disposto ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. è volto a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda anche quando il vizio sia imputabile al notificante; l’omesso rinnovo nel termine perentorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →