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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1650/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di lamine d'oro sequestrate. Il ricorso in cassazione, proposto da Stefano Cherici nella qualità di amministratore della Italprecious, si articolava in tre motivi: (1) censura per violazione delle garanzie difensive e inutilizzabilità di una missiva inviata dall'indagato al proprio difensore (asseritamente acquisita oltre il termine delle indagini e in violazione dell'art. 63 c.p.p.); (2) mancata acquisizione di prova decisiva per omesso accertamento peritale volto a verificare la presenza di marchi identificativi sulle lamine che ne attestassero la provenienza e titolarità; (3) vizio di motivazione per l'aver ritenuto rilevante la lunga inattività (assenza di utilizzo) delle lamine come elemento a favore della titolarità in capo a Cherici piuttosto che alla società, e per non aver considerato come probanti le fatture prodotte dalla società.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da argomentazione logica e coerente: la titolarità è stata valutata sulla base del ritrovamento delle lamine nella cassaforte dell'immobile dove Cherici risiede, nonché delle ammissioni contenute nella missiva inviata dall'indagato al difensore, documento ritenuto utilizzabile. L'eccezione di inutilizzabilità per tardività dell'acquisizione è stata considerata tardiva e infondata; il divieto di utilizzabilità previsto per atti compiuti dopo il termine investigativo non si applica ai documenti provenienti dall'indagato. La richiesta di perizia è stata giudicata non essenziale rispetto al quadro probatorio già acquisito. Il mancato utilizzo prolungato delle lamine è stato ritenuto coerente con l'ipotesi accusatoria e non neutralizza le conclusioni del GIP. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4 c.p.p. e art. 676, comma 1 c.p.p.

    art. 667, comma 4; art. 676, comma 1

    Norme sul rito di opposizione e sull'istruttoria: utilizzate quale cornice procedurale per l'opposizione contro il provvedimento di restituzione negata

  • art. 63 c.p.p.

    Richiamato dalla parte per sostenere un vincolo di riservatezza; la Corte ha ritenuto che non osti all'utilizzabilità della missiva indirizzata al difensore quando il documento è stato depositato su iniziativa dell'indagato stesso

  • art. 192, comma 1 c.p.p.

    La Corte ha confermato che i documenti provenienti dall'indagato o imputato, acquisiti nel procedimento, sono utilizzabili nei suoi confronti; non ricade sul divieto di utilizzabilità previsto per altri atti

  • art. 407, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per chiarire che il divieto relativo agli atti compiuti dopo la scadenza delle indagini riguarda atti del pubblico ministero e non i documenti provenienti dall'indagato

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    art. 616, comma 1, primo periodo

    Norma applicata per imporre alla società ricorrente il pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Una comunicazione o lettera proveniente dall'indagato e consegnata al difensore può essere acquisita e utilizzata nei suoi confronti se depositata su iniziativa dell'indagato; non sempre sussiste un vincolo di segretezza che ne impedisca l'utilizzo
  • L'inutilizzabilità per atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini non è rilevabile d'ufficio in Cassazione e va eccepita tempestivamente nel primo atto utile nel giudizio di merito
  • Non sempre è necessario disporre una perizia: se il quadro probatorio già raccolto è ritenuto sufficiente e coerente, il giudice può legittimamente ritenere superfluo un accertamento tecnico
  • La lunga e statica detenzione di beni (assenza di utilizzo o trasferimento) può essere valutata come elemento indiziario circa la titolarità e la funzione degli stessi, soprattutto se contrastante con l'attività commerciale dichiarata
  • Il fatto che un bene sia custodito all'interno di un immobile di terzi non esclude la possibile attribuzione della titolarità a chi vi risiede, specie se sussistono ammissioni o elementi concreti che colleghino il bene al soggetto

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