Cassazione Civile, Ordinanza n. 16635/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La fondazione aveva promosso davanti al Tribunale di Terni una causa volta ad accertare la risoluzione per inadempimento di contratti di opera professionale stipulati con un avvocato e con il relativo studio, nonché a determinare i compensi dovuti per le attività professionali residue. Il Tribunale di Terni si era dichiarato incompetente per territorio in favore del Tribunale di Milano, ritenendo non applicabile la clausola di foro esclusivo prevista nell'accordo quadro per le attività successive, ma applicando il criterio del domicilio del creditore e individuando comunque Milano come foro competente. Nel regolamento di competenza la fondazione ha censurato tale decisione, sostenendo anzitutto che il foro esclusivo pattizio di Milano fosse applicabile; inoltre ha dedotto che, caduta tale eccezione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria competenza perché l'eccezione di incompetenza territoriale dei convenuti era stata proposta in modo incompleto, limitandosi al solo foro esclusivo e solo successivamente estesa ai fori derogabili con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata, per priorità logica, la censura relativa all'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti, affermando che tale eccezione deve investire tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile applicabili alla lite; in difetto, deve considerarsi come non proposta. Poiché i convenuti avevano contestato nella comparsa di risposta solo il foro esclusivo e solo successivamente, con memoria, avevano dedotto l'inapplicabilità dei fori derogabili, l'eccezione era incompleta. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Terni, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; le spese sono state demandate al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 1182, comma 4, c.c.
richiamato come criterio invocato dalla parte attrice per la competenza territoriale, ma ritenuto non applicabile dal Tribunale di merito nel caso concreto.
art. 47 c.p.c.
richiamato per le memorie depositate nel giudizio di regolamento di competenza.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato con riferimento alla successiva memoria nella quale i convenuti hanno esteso la contestazione ai fori derogabili.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto è ritualmente proposta solo se contesta, oltre al criterio territoriale inderogabile eventualmente invocato, tutti i possibili fori territoriali derogabili applicabili alla controversia; in mancanza, l'eccezione deve considerarsi non proposta.
- La deduzione successiva, mediante memoria, dell'inapplicabilità dei fori derogabili non sana l'incompletezza originaria dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta con la comparsa di risposta.
- Nel regolamento di competenza, l'omessa rituale deduzione di tutti i criteri di competenza territoriale comporta la conservazione della competenza del giudice adito, con cassazione del provvedimento che abbia erroneamente declinato la competenza.
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