Cassazione Penale, Ordinanza n. 30707/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle quattro sentenze, ritenendo corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di un unico disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra quattro sentenze, sostenendo in sostanza che i reati oggetto delle decisioni avessero natura omogenea, essendo tutti contro il patrimonio, e che ciò fosse sufficiente a inferire un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo puntuale e logico l'insussistenza del vincolo della continuazione, valorizzando la significativa distanza temporale tra i fatti, l'assenza di indici esteriori di una preventiva programmazione unitaria già al momento del primo reato e il carattere estemporaneo delle condotte, legate a circostanze contingenti. Le censure del ricorso sono state ritenute manifestamente infondate perché sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione di merito e perché non confrontate con il principio, costantemente affermato, secondo cui occorre una programmazione unitaria anteriore al primo reato almeno nella sua linea essenziale.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
L'istituto della continuazione richiede una preventiva e unitaria ideazione criminosa; la mera omogeneità dei reati o la reiterazione delle condotte non bastano a dimostrarla.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del reato continuato non è sufficiente che i fatti siano omogenei o che appartengano alla stessa categoria di offese patrimoniali: è necessario accertare una preventiva programmazione unitaria, anteriore al primo episodio e almeno delineata nella sua essenza.
- La prova dell'unicità del disegno criminoso è di regola indiziaria e deve essere desunta da elementi esterni e sintomatici delle diverse condotte; non è invece ricavabile da un generico fine di lucro o dal mero ripetersi di reati della stessa specie.
- L'accertamento sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, logica e priva di vizi manifesti.
- Le doglianze che si limitano a sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
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