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Sentenza

Sentenza n. 4730/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 2337/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 17829/2024, pubblicata in data 26/03/2025, e notificata il 7/04/2025.

Giustizia amministrativa202600981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il loro diritto a fruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente. In particolare, era stato riconosciuto l'importo complessivo di 1.000 euro per ciascun ricorrente, riferito agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Nonostante la notifica, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'inadempimento dell'obbligo conformativo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento delle somme dovute con gli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati sia il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza sia i termini del rito camerale; ha inoltre accertato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'inerzia amministrativa non può ritorcersi a danno dei creditori. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare le somme in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente; il suo decorso ha consentito la tutela esecutiva richiesta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale riconosciuto ai docenti per l'aggiornamento e la formazione professionale mediante la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di dare o di fare riferibile al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine temporale previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è scaduto per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato concernente il pagamento di somme; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L'inerzia della pubblica amministrazione non può produrre un vantaggio per l'amministrazione inadempiente né determinare la perdita del beneficio spettante al privato in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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