Cassazione Penale, Ordinanza n. 24451/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse proponibile in sede di legittimità contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e che, in ogni caso, la prospettata nullità fosse manifestamente infondata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado e pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per due imputati condannati per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso, aggravata. Il difensore comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, perché emessa da un giudice diverso da quello che aveva celebrato il giudizio. La Suprema Corte ha tuttavia rilevato che, nel rito del concordato in appello, sono ammissibili solo le censure sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre restano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi che non incidano sull'illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza processuale era stata implicitamente rinunciata ed era comunque manifestamente infondata, poiché la sostituzione del G.U.P. prima della fase deliberativa non integra di per sé una nullità assoluta.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa in concordato in appello è soggetta a ricorso per cassazione solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi della disposizione che consente la trattazione e la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nel capo di imputazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice relativa alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini illeciti.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicata quale aggravante del reato in materia di stupefacenti contestato agli imputati.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama l'orientamento per cui, nel concordato in appello, non sono proponibili doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se rientranti nei motivi rinunciati.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati con l'accordo in appello, salvo che si traduca in una illegalità della pena nel senso stretto di sanzione fuori dai limiti legali o prevista da una pena diversa da quella stabilita dalla legge.
- La dedotta nullità della sentenza di primo grado per la sostituzione del giudice prima della deliberazione non integra, di per sé, una nullità assoluta, quando non emerga una specifica lesione delle garanzie processuali rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., non può essere riproposta una questione processuale implicitamente abbandonata con l'adesione al concordato.
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