Cassazione Penale, Sentenza n. 20908/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p., deducendo: nullità per irregolare notifica del decreto di citazione (eseguita a mani del difensore precedente ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.), con conseguente impossibilità di partecipare alla prima udienza e di scegliere rito alternativo; omissione del giudice di garantire un termine effettivo al difensore subentrante (art. 108 c.p.p.), poiché, pur concesso un termine senza durata determinata, il Tribunale nominò un difensore d'ufficio e subito dopo procedette all'escussione di un teste, rendendo così inefficace il termine e lesiva la garanzia della difesa; contestazione dell'insufficienza della prova e del vizio motivazionale; richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (onere dell'accusa di provare la data del fatto); e censure sulla quantità della pena e sull'entità del risarcimento alle parti civili non adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la questione di nullità assoluta (art. 178 lett. c) c.p.p.) direttamente incidente sul diritto di difesa, per avere il Tribunale proceduto all'escussione di un teste dopo aver concesso un termine al difensore subentrante ma senza garantirne l'effettiva fruizione (nomina immediata di difensore d'ufficio e prosecuzione dell'istruttoria). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le attività incompatibili con il decorso del termine devono essere differite; ha ritenuto irrituale la sanatoria invocata dal giudice di merito e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara del 18/10/2018. I restanti motivi sono stati assorbiti dalla declaratoria di nullità.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p. (comma 8-bis)
Consente la notificazione al difensore; nel caso concreto la notifica al difensore precedente non ha sanato la violazione del diritto di difesa quando il difensore subentrante non ha potuto usufruire di un effettivo termine a difesa
art. 97 c.p.p. (comma 4)
Fondamento normativo per la nomina del difensore d'ufficio; la Corte sottolinea che tale nomina non può essere usata per elidere il diritto del difensore di fiducia subentrante a un termine effettivo
art. 107 c.p.p.
Regola la rappresentanza e l'assistenza; la Corte richiama che il mandato del difensore non può essere strumentalmente protratto a danno dell'effettività della difesa del nuovo difensore
art. 108 c.p.p.
Stabilisce il diritto al termine a difesa per il difensore subentrante; la Corte afferma che il termine deve essere effettivo e congruo e che attività incompatibili con il suo decorso devono essere differite
artt. 183 e 184 c.p.p.
Prevedono la sanatoria delle nullità; la Corte osserva che la sanatoria non opera quando il difensore subentrante non ha avuto un termine effettivo per esercitare la difesa, e la mancata motivazione del giudice sulla compatibilità delle attività rimane invalida
art. 178 c.p.p. (lett. c)
Indica le nullità assolute; la Corte ha qualificato come nullità assoluta la lesione del diritto di difesa determinatasi nel procedimento di primo grado
art. 334 c.p.
Norma del reato contestato (oggetto della condanna in primo e secondo grado); la pronuncia di annullamento ha reso irrilevanti i profili di merito sul fatto, che sono stati assorbiti
art. 530, 531, 533 c.p.p.
Rinvocate in relazione alla mancanza di prova e alla prescrizione; la Corte non ha deciso nel merito su tali questioni perché l'annullamento per nullità ha assorbito i restanti motivi
art. 132, 133, 185 c.p.
Richiamate rispetto alla determinazione della pena e del risarcimento; la Corte ha ritenuto che i profili relativi alla gravità della pena e al danno risentono della pronuncia di nullità e sono quindi assorbiti
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU (comma 3 lett. b e c)
Principi costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa e sul diritto a un equo processo, richiamati per giustificare la necessità di garantire al difensore subentrante un termine effettivo
Massime di principio
- Se l'imputato revoca o sostituisce il difensore e il nuovo difensore chiede un termine, il giudice deve concedere un termine effettivo e congruo e determinare la durata; atti processuali incompatibili con il decorso di tale termine devono essere differiti.
- La notifica del decreto di citazione a mani del difensore precedente (art. 157 c.p.p.) non è automaticamente idonea a sanare ogni vizio quando la sostituzione del difensore priva l'imputato della possibilità di esercitare la difesa nel termine che il nuovo difensore ha richiesto.
- La nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p. non può essere utilizzata per eludere i diritti del difensore di fiducia subentrante; un procedimento tenuto in violazione di tale diritto può integrare nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Quando la violazione riguarda l'effettività dell'assistenza difensiva la nullità è insanabile e può comportare l'annullamento senza rinvio delle decisioni, rendendo superflui gli esami di merito (prova, prescrizione, quantificazione del danno) fino a che non sia celebrato un nuovo giudizio conforme alle garanzie processuali.
- In tema di prescrizione e data di consumazione del reato, l'onere di fornire certezza circa la data grava sull'accusa; in caso di dubbio, il computo deve avvantaggiare l'imputato, ma la Corte in questo caso non ha deciso il merito per effetto della declaratoria di nullità.
- Difensori di fiducia dovrebbero eccepire tempestivamente le nullità procedurali in udienza e, se necessario, impugnarle nei gradi successivi; il giudice deve motivare chiaramente le ragioni per cui ritiene compatibile lo svolgimento di specifiche attività con il diritto al termine a difesa.
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