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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40332/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato la sua istanza di revisione della condanna irrevocabile per il reato di calunnia in danno di Giacomo Asaro. La richiesta di revisione si fondava su "prove nuove": una registrazione fonica del colloquio tra il ricorrente e l'avv. Sinatra (difensore della parte civile) e visure catastali/immobiliari che, secondo il ricorrente, dimostravano che Asaro non aveva perso la proprietà dell'immobile e quindi che la pretesa risarcitoria era infondata. La Corte territoriale, dopo rinvio dalla Cassazione che aveva contestato una valutazione apodittica della registrazione, ha nuovamente ritenuto tali elementi non decisivi per disarticolare il giudicato di condanna, ritenendo la registrazione compatibile con la consapevolezza del mancato adempimento professionale e le visure insufficienti perché la pretesa risarcitoria riguardava un più ampio insieme di inadempimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata si fosse conformata alle indicazioni della precedente pronuncia della Cassazione e avesse dato motivazione logica e giuridicamente corretta sul mancato carattere decisivo delle prove nuove. È stata riconosciuta la utilizzabilità ma non la portata decisiva della registrazione, e le visure catastali sono state giudicate non idonee a smentire il quadro probatorio originario che aveva sostenuto la condanna per calunnia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura di trattazione scritta del ricorso è stata utilizzata e ritenuta regolare.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla revisione; dalla sentenza emerge che le regole sostanziali e procedurali della revisione sono state correttamente applicate dalla Corte territoriale nel valutare la incidenza delle prove nuove sull'affermazione di responsabilità.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Invocato nel motivo di ricorso come norma procedurale; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione di tale norma nella valutazione delle prove nuove da parte della Corte d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato ai sensi dell'esito di inammissibilità: comporta la condanna alle spese processuali e la irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000,00.

  • art. 380 comma 1 cod. pen.

    Norma richiamata nella descrizione dei reati originariamente ascritti al ricorrente (infedele patrocinio); nel giudizio originario tale capo venne dichiarato prescritto.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione di una condanna penale le "prove nuove" devono essere tali da incidere in termini di ragionevole certezza sul fatto, rendendo il compendio probatorio originario incapace di sostenere la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Una registrazione fonica è utilizzabile se nuova e rilevante, ma la sua efficacia dipende dall'analisi del contesto spazio-temporale, del tenore delle dichiarazioni e della loro compatibilità con il quadro probatorio: non ogni ammissione o discussione privata è automaticamente escludente della responsabilità penale.
  • Documenti estratti dai registri immobiliari sono rilevanti solo in relazione agli specifici profili di danno che si afferma siano stati determinanti per la pretesa risarcitoria; se la pretesa riguarda un più ampio insieme di inadempimenti, visure che riguardano solo la titolarità di un bene potrebbero non essere decisive.
  • Quando la sentenza passata in giudicato ha statuito sul 'an debeatur' (esistenza del diritto al risarcimento) e ha concesso solo una provvisionale, questioni attinenti al 'quantum' o alla concreta entità del danno possono non essere idonee a sovvertire la responsabilità penale accertata in sede giudiziale.
  • La Corte di appello deve motivare adeguatamente la valutazione della novità e dell'affidabilità delle prove proposte in revisione; una valutazione sommaria o apodittica può giustificare un nuovo esame da parte della Cassazione, ma una motivazione logica e coerente della Corte territoriale rende il ricorso per cassazione inammissibile.
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare realisticamente la potenza demolitoria delle prove nuove prima di proporre impugnazioni ripetute.

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