Cassazione Penale, Sentenza n. 25296/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Salerno ha disposto la consegna di un soggetto alla autorità giudiziaria spagnola in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per fatti qualificati nello Stato richiedente come traffico internazionale di stupefacenti e partecipazione ad associazione criminale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione sulla compatibilità del mandato con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano: secondo la difesa, l'atto non indicherebbe in modo specifico gli elementi di prova raccolti, la legittimità delle attività investigative, in particolare dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, e i parametri sulla base dei quali sarebbe stata emessa la misura cautelare. Con un secondo motivo si è lamentata l'imperfetta traduzione in italiano del mandato, tale da non renderne comprensibile la natura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge n. 69 del 2005. In ogni caso ha ritenuto i motivi generici e non specificamente argomentati: la traduzione italiana del mandato è stata giudicata comprensibile e il contenuto dell'atto richiama analiticamente le attività investigative, incluse osservazione delle condotte, conversazioni intercettate e sequestro della droga, nonché i contatti dell'interessato con soggetti ritenuti appartenenti all'associazione criminale. È stato inoltre affermato che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non può valutare la legittimità dei provvedimenti autorizzativi degli atti investigativi adottati nello Stato richiedente. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 22 L. 69/2005
il ricorso avverso la decisione sulla consegna deve essere depositato entro cinque giorni; il deposito oltre tale termine determina l'inammissibilità.
L. 69/2005
disciplina la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo e i relativi termini e limiti del controllo del giudice dello Stato di esecuzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di consegna per mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione deve rispettare il termine perentorio previsto dalla legge speciale; il deposito tardivo comporta l'inammissibilità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e supportati da argomentazioni concrete: censure meramente assertive o generiche non sono idonee a fondare l'annullamento.
- La comprensibilità della traduzione dell'atto va valutata in concreto: se il mandato consente di ricostruire in modo analitico il contenuto fattuale e investigativo, la doglianza sulla traduzione è infondata.
- Nel giudizio di esecuzione del mandato di arresto europeo l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto non è competente a sindacare la legittimità degli atti investigativi e dei provvedimenti autorizzativi adottati nello Stato richiedente.
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