Cassazione Civile, Ordinanza n. 32018/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di distribuzione)
La controversia
Un proprietario di un fondo agricolo agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio terreno a seguito di un incendio sviluppatosi in seguito alla folgorazione di una cornacchia che, secondo la sua ricostruzione, aveva nidificato su un palo/cabina elettrica e, cadendo a terra incendiata, aveva innescato le fiamme poi propagate al fondo e ai terreni limitrofi. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la società convenuta aveva appellato sostenendo che l'incendio non fosse riconducibile a un malfunzionamento dell'impianto, essendo il palo dotato di dispositivi di protezione, soggetto a manutenzione e circondato da area diserbata. La corte d'appello aveva accolto l'impugnazione e rigettato la domanda, ritenendo integrato il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e insussistente, inoltre, una responsabilità ex art. 2043 c.c. per difetto di prova di una colpevole inerzia dopo conoscenza della nidificazione. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente sussunto nel caso fortuito un evento non eccezionale quale il contatto di un volatile con un palo ad alta tensione, e quindi avesse mal applicato la disciplina della responsabilità da cosa in custodia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha giudicato corretta la motivazione della corte d'appello, che aveva accertato sia l'origine dell'incendio nella folgorazione della cornacchia, sia l'adozione da parte della società di misure idonee di prevenzione e manutenzione (dispositivi spinterometrici, manutenzione periodica, pulizia dell'area). Secondo la Cassazione, la corte territoriale aveva legittimamente ravvisato il caso fortuito come fattore esterno, imprevedibile e non controllabile, idoneo a interrompere il nesso causale nella responsabilità ex art. 2051 c.c.; correttamente aveva anche escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per mancanza di prova di una conoscenza preventiva della nidificazione e quindi di un'omissione colpevole. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è oggettiva, ma è esclusa dalla prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e non evitabile che da solo produce l'evento dannoso.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede la prova di una condotta colpevole o omissiva; in assenza di prova che il custode fosse a conoscenza della nidificazione, non può imputarsi una inerzia risarcitoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma al caso concreto; nel caso esaminato la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse commesso tale vizio.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il custode può andare esente da responsabilità se prova che il danno è stato determinato da un fattore esterno connotato da imprevedibilità, inevitabilità e autonomia causale, tale da integrare il caso fortuito.
- Il caso fortuito può consistere anche nel comportamento di un animale libero e non controllabile, quando tale comportamento sia del tutto estraneo alla sfera di controllo del custode e non prevenibile, pur in presenza di misure tecniche normalmente idonee a prevenire il danno.
- Ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. non basta la mera verificazione dell'evento dannoso: occorre allegare e provare una condotta colposa o un'omissione specifica, come la mancata attivazione nonostante la conoscenza del pericolo.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione o falsa applicazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata abbia correttamente individuato la norma applicabile e l'abbia coerentemente sussunta nella fattispecie concreta, spiegando in modo logicamente congruo la presenza del caso fortuito.
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