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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15918/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società esercente cava aveva inizialmente contestato la richiesta regionale di pagamento di un contributo previsto da leggi regionali campane, riferito agli anni 2005-2010, deducendo: l’insussistenza del potere regionale di pretenderlo oltre il 31 dicembre 2008 perché la disciplina sarebbe stata solo triennale; l’incostituzionalità della pretesa per difetto di base legislativa statale; l’erronea quantificazione del materiale estratto assunto a base del contributo; l’esclusione dall’imponibile dei materiali movimentati per la costruzione dell’impianto e di quelli destinati al recupero ambientale. Dopo i gradi di merito e il rigetto del ricorso per cassazione, la società ha proposto revocazione della sentenza di cassazione n. 1915/2023, deducendo errore di fatto per la pretesa mancata considerazione di una questione di legittimità costituzionale riproposta nelle memorie ex art. 378 c.p.c. del 2022, alla luce di Cass. S.U. n. 1182/2020 che aveva qualificato tali contributi come prestazioni indennitarie e non tributarie. In via subordinata chiedeva sospensione del giudizio o rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore revocatorio: la precedente sentenza aveva dato conto della memoria depositata e aveva comunque esaminato la questione di legittimità costituzionale, sia in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 119 Cost., sia in relazione al quadro euro-unitario. L’odierna impugnazione, secondo la Corte, mirava in realtà a contestare la lettura degli atti di parte e la valutazione giuridica già svolta, profili non deducibili con revocazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio non può consistere nella diversa interpretazione degli atti di parte o nella contestazione della valutazione giuridica compiuta dalla Corte.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in sede di legittimità era stata richiamata e considerata dalla Corte nella precedente decisione.

  • art. 53 Cost.

    Parametro ritenuto non rilevante una volta esclusa la natura tributaria del contributo e qualificata la prestazione come indennitaria.

  • art. 3 Cost.

    La questione di costituzionalità era stata già vagliata e ritenuta non fondata/inammissibile in precedenza.

  • art. 23 Cost.

    La censura era stata già scrutinata in relazione ai parametri costituzionali invocati.

  • art. 119 Cost.

    La Corte ha richiamato il precedente scrutinio di legittimità costituzionale sulle disposizioni regionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza dell’inammissibilità è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L.R. Campania 11 agosto 2005, n. 15, art. 17

    Disposizione regionale oggetto delle contestazioni sulla debenza del contributo per l’attività estrattiva.

  • L.R. Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 19

    Disposizione regionale oggetto delle contestazioni sulla debenza del contributo per l’attività estrattiva.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è inammissibile quando si risolve in una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla sentenza impugnata o in una diversa lettura degli atti di causa.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la dedotta mancata considerazione di una memoria o di una questione che la sentenza abbia invece richiamato o comunque valutato, anche solo nella parte motiva.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito delle questioni di diritto già decise, incluse quelle di legittimità costituzionale già scrutinante o riproposte con argomentazioni diverse.
  • Quando una prestazione è qualificata come indennitaria e non tributaria, non è corretta la sua censura fondata sul parametro dell’art. 53 Cost., mentre restano rilevanti gli ulteriori parametri costituzionali già esaminati dal giudice delle leggi.
  • La declaratoria di inammissibilità della revocazione comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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