Cassazione Penale, Sentenza n. 7395/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato, in prevalenza, la sentenza di primo grado per reati di bancarotta e causazione dolosa di fallimento: D'Amore contestava l'accertamento della sua qualità di amministratore di fatto di Essebiti s.r.l., la valutazione probatoria delle testimonianze e la qualificazione/effetto della recidiva sulla pena; Casarin contestava la motivazione in ordine alla determinazione della pena e la mancata considerazione delle sue argomentazioni circa il ruolo marginale (sindaco supplente) limitato al bilancio 31/12/2003 e il nesso causale con il fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a D'Amore, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito circa l'esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie (amministratore di fatto) è adeguatamente motivata sulla base delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi documentali, e che i ricorsi si limitavano a richiedere una rivalutazione di prova non consentita in sede di legittimità; inoltre le doglianze sulla recidiva sono state considerate 'motivi nuovi' non devoluti al giudice di appello e quindi inammissibili, con osservazione che anche in ipotesi di esclusione di una recidiva resterebbe ferma la recidiva qualificata e la prescrizione/non estinzione non verrebbe meno. Quanto a Casarin, le censure sulla pena e sulle motivazioni sono state ritenute infondate o aspecifiche: la pena fu fissata al minimo edittale con applicazione delle attenuanti generiche, e la responsabilità limitata al bilancio 31/12/2003 è stato spiegata dalla Corte d'appello. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n.176)
art. 23, comma 8 del decreto-legge 28/10/2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n.176
Norma procedurale richiamata in relazione alla facoltà di discussione orale e all'uso della requisitoria scritta; la Corte ha rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale e ha dato conto della requisitoria scritta del P.G.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto ai motivi dedotti nell'originario gravame; usata per definire i limiti entro i quali sono esaminabili i motivi di cassazione
codice penale, art. 99
Norma sulla recidiva e sugli aumenti di pena connessi; la Corte ha discusso l'incidenza della recidiva reiterata e qualificata sul piano del calcolo della pena e della prescrizione
codice penale, art. 161
Norma richiamata per il calcolo dell'aumento di pena per recidiva (aggiunta della metà) ai fini della verifica dell'estinzione per prescrizione
codice di procedura penale, art. 585, comma 4; art. 311, comma 4; art. 611, comma 1
art. 585, comma 4; art. 311, comma 4; art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Principio secondo cui i 'motivi nuovi' sono inammissibili se attengono a punti non dedotti nell'impugnazione principale; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che introdussero doglianze non devolute al giudice di appello
Massime di principio
- La qualifica di 'amministratore di fatto' richiede l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non è necessario svolgere tutte le funzioni, ma occorre un'attività direttiva non episodica comprovata da elementi indicativi (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, attività gestionali).
- In cassazione non è consentita la semplice richiesta di rivalutazione critica di singoli elementi di prova o di porzioni probatorie; è necessario dimostrare vizi delle modalità acquisitive della prova o incoerenze logiche nella motivazione.
- I motivi di ricorso che introducono questioni nuove rispetto all'impugnazione principale (c.d. 'motivi nuovi') sono inammissibili: le doglianze devono riguardare i punti effettivamente devoluti al giudice di appello.
- La rilevanza della recidiva ai fini del calcolo della pena e della prescrizione va valutata con attenzione: anche l'esclusione di una forma di recidiva può non produrre effetti se resta applicabile altra recidiva qualificata o se il computo delle pene esclude comunque l'estinzione.
- Le censure generiche sulla determinazione della pena sono fragili se la motivazione di merito mostra che il giudice ha applicato le attenuanti e fissato la pena nel minimo edittale con adeguata spiegazione; occorre censure specifiche e circostanziate per ottenere l'accoglimento.
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