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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7395/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato, in prevalenza, la sentenza di primo grado per reati di bancarotta e causazione dolosa di fallimento: D'Amore contestava l'accertamento della sua qualità di amministratore di fatto di Essebiti s.r.l., la valutazione probatoria delle testimonianze e la qualificazione/effetto della recidiva sulla pena; Casarin contestava la motivazione in ordine alla determinazione della pena e la mancata considerazione delle sue argomentazioni circa il ruolo marginale (sindaco supplente) limitato al bilancio 31/12/2003 e il nesso causale con il fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a D'Amore, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito circa l'esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie (amministratore di fatto) è adeguatamente motivata sulla base delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi documentali, e che i ricorsi si limitavano a richiedere una rivalutazione di prova non consentita in sede di legittimità; inoltre le doglianze sulla recidiva sono state considerate 'motivi nuovi' non devoluti al giudice di appello e quindi inammissibili, con osservazione che anche in ipotesi di esclusione di una recidiva resterebbe ferma la recidiva qualificata e la prescrizione/non estinzione non verrebbe meno. Quanto a Casarin, le censure sulla pena e sulle motivazioni sono state ritenute infondate o aspecifiche: la pena fu fissata al minimo edittale con applicazione delle attenuanti generiche, e la responsabilità limitata al bilancio 31/12/2003 è stato spiegata dalla Corte d'appello. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n.176)

    art. 23, comma 8 del decreto-legge 28/10/2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla facoltà di discussione orale e all'uso della requisitoria scritta; la Corte ha rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale e ha dato conto della requisitoria scritta del P.G.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto ai motivi dedotti nell'originario gravame; usata per definire i limiti entro i quali sono esaminabili i motivi di cassazione

  • codice penale, art. 99

    Norma sulla recidiva e sugli aumenti di pena connessi; la Corte ha discusso l'incidenza della recidiva reiterata e qualificata sul piano del calcolo della pena e della prescrizione

  • codice penale, art. 161

    Norma richiamata per il calcolo dell'aumento di pena per recidiva (aggiunta della metà) ai fini della verifica dell'estinzione per prescrizione

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 4; art. 311, comma 4; art. 611, comma 1

    art. 585, comma 4; art. 311, comma 4; art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui i 'motivi nuovi' sono inammissibili se attengono a punti non dedotti nell'impugnazione principale; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che introdussero doglianze non devolute al giudice di appello

Massime di principio

  • La qualifica di 'amministratore di fatto' richiede l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non è necessario svolgere tutte le funzioni, ma occorre un'attività direttiva non episodica comprovata da elementi indicativi (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, attività gestionali).
  • In cassazione non è consentita la semplice richiesta di rivalutazione critica di singoli elementi di prova o di porzioni probatorie; è necessario dimostrare vizi delle modalità acquisitive della prova o incoerenze logiche nella motivazione.
  • I motivi di ricorso che introducono questioni nuove rispetto all'impugnazione principale (c.d. 'motivi nuovi') sono inammissibili: le doglianze devono riguardare i punti effettivamente devoluti al giudice di appello.
  • La rilevanza della recidiva ai fini del calcolo della pena e della prescrizione va valutata con attenzione: anche l'esclusione di una forma di recidiva può non produrre effetti se resta applicabile altra recidiva qualificata o se il computo delle pene esclude comunque l'estinzione.
  • Le censure generiche sulla determinazione della pena sono fragili se la motivazione di merito mostra che il giudice ha applicato le attenuanti e fissato la pena nel minimo edittale con adeguata spiegazione; occorre censure specifiche e circostanziate per ottenere l'accoglimento.

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