Cassazione Penale, Sentenza n. 46909/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura che il Tribunale abbia formulato affermazioni meramente assertive senza fornire elementi concreti a supporto della ritenuta persistenza di collegamenti con la cosca "Scalise"; non avrebbe valutato correttamente il decorso del tempo dalla cessazione della partecipazione (il ricorrente sostiene di essersi allontanato in epoca anteriore rispetto alla contestazione aperta), né l'incidenza dell'attività lavorativa svolta dal 2014 presso una gioielleria familiare; si contesta inoltre la datazione errata delle condotte (il ricorrente sostiene che le condotte risalgono fino al 2010, non al 2019).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale generica e priva di elementi concreti: non è stato verificato in modo compiuto l'effettivo allontanamento del ricorrente dal sodalizio in epoca anteriore, non è stata adeguatamente argomentata la valutazione dell'attività lavorativa come indice di dissociazione, e l'affermazione sulla mancata disarticolazione del clan dopo gli arresti del 2019 è stata considerata priva di supporto fattuale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello cautelare che riforma un provvedimento favorevole all'imputato deve compiere una valutazione autonoma, completa e dotata di motivazione più persuasiva rispetto alla decisione riformata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto associativo di tipo mafioso contestato all'imputato; costituisce la fattispecie oggetto del procedimento penale ma non disciplina procedurale della misura cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità) per talune fattispecie: tale presunzione può essere superata dall'imputato fornendo elementi concreti idonei a dimostrare la cessazione dei vincoli associativi o l'assenza delle esigenze cautelari; impone dunque un onere probatorio di carattere favorevole al contraddittorio.
Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022 (La Rosa, Rv. 283784)
Richiama l'esigenza, nella riforma sfavorevole da parte del giudice d'appello, di motivare con maggior rigore e persuasività rispetto alla decisione di primo grado; stabilisce un limite alla libertà di riforma non motivata adeguatamente.
Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 (M., Rv. 279593)
Affermata la necessità che il giudice d'appello compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi prodotti nel contraddittorio quando decide sulla misura cautelare, confrontandosi con le ragioni che supportano la decisione impugnata.
Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 (Necchi, Rv. 284982)
Conferma il principio che la motivazione del giudice d'appello cautelare deve essere più persuasiva e fornire argomentazioni concrete quando viene riformata una decisione favorevole all'imputato.
Massime di principio
- La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata dal difensore mediante la produzione di elementi concreti (es. perdurante attività lecita, assenza di nuovi reati, prova di effettivo allontanamento dal gruppo criminale); perciò l'assenza di tali elementi deve essere adeguatamente motivata dal giudice.
- Il decorso del tempo dalla cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa è un elemento rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari; il giudice deve valutare cronologia e consistenza delle condotte e non basarsi su affermazioni generiche.
- L'attività lavorativa lecita e la mancanza di ulteriori episodi delittuosi costituiscono indici importanti nella valutazione della rescissione del vincolo associativo, ma il loro valore probatorio va ponderato e motivato concretamente dal giudice.
- La semplice affermazione che un clan non sia stato disarticolato a seguito di arresti non è sufficiente: occorrono elementi probatori o indizi concreti che giustifichino la persistenza dell'organizzazione o la sua riorganizzazione.
- Quando il giudice d'appello riforma una decisione che aveva negato la misura cautelare, deve svolgere una valutazione autonoma, completa e dotata di motivazione maggiormente persuasiva rispetto alla decisione di primo grado; in difetto è suscettibile di annullamento e rinvio.
- In presenza di contestazioni cronologicamente remote, il giudice deve chiarire la datazione delle condotte rilevanti e valutare l'incidenza del tempo trascorso sulla sussistenza delle esigenze cautelari; errori percettivi o omissioni sul punto possono determinare la nullità della decisione.
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