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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47123/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno con molteplici censure: 1) decorrenza della prescrizione per vari capi in ragione di corretta determinazione dei periodi di sospensione; 2) intempestività dell'appello principale della pubblica accusa (calcolo del termine in relazione alla sospensione per emergenza pandemica); 3) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità (in particolare sulla valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti come De Filippo e Coppola) e su qualificazione giuridica delle condotte (inductions indebite vs corruzione propria); 4) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione istruttoria in appello circa l'escussione diretta del teste Coppola; 5) contestazione della valutazione delle captazioni e delle immagini (frame) usate per provare le dazioni illecite; inoltre Pellegrino ha chiesto il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

Decisione mista. La Corte di cassazione ha: - dichiarato intervenuta estinzione per prescrizione, anteriore alla sentenza di appello, per alcuni reati (in particolare i capi 2), 3) e 8) riconducibili a fatti del luglio-agosto 2011) stanziando il computo corretto delle sospensioni processuali e riconoscendo che la prescrizione è maturata il 24.9.2022; - rigettato le censure sull'intempestività dell'appello della pubblica accusa (ha ritenuto l'appello tempestivo anche tenendo conto della sospensione per emergenza pandemica); - confermato la legittimità delle valutazioni del merito in ordine a diversi capi (es. capo 1, capo 9, capo 10, capo 11) e ha ritenuto non ammissibili censure che chiedevano mera rivalutazione di merito delle prove (captazioni, frame); - accolto invece i ricorsi con riguardo al capo 7) per Viscido e Conte: ha annullato la decisione di condanna in relazione al capo 7) per violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria o escutere direttamente il teste Coppola, data la centralità delle sue dichiarazioni e il nuovo diverso apprezzamento delle stesse), rinviando alla Corte d'appello per nuovo giudizio su quel capo e per riconsiderare l'effetto sul trattamento sanzionatorio complessivo; - ha disposto che per Ercole Pellegrino vada dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati nei capi indicati; - ha lasciato impregiudicate e divenute definitive le altre condanne non specificamente impugnate o non meritevoli di annullamento (formazione del giudicato parziale).

Norme richiamate

  • art. 319 quater cod. pen.

    La Corte valuta la configurazione delle condotte (induzione indebita/induzione per costrizione) alla luce della fattispecie vigente all'epoca; per i fatti 2011 la soglia edittale considerata incide sul calcolo della prescrizione

  • art. 319 e art. 317 cod. pen.

    Riferimento alle qualificazioni originarie: discussa la ricaduta tra induzione indebita e corruzione propria in funzione della dinamica delle offerte/sollecitazioni

  • art. 479 cod. pen.

    Falso materiale/ideologico: la Corte ha confermato la rilevanza di condanne per falsi (capo 10) che corroborano la ricostruzione sui fatti correlati

  • art. 477 e 482 cod. pen.

    Riqualificazione di fatto del capo 2) dai giudici del merito, indicata nella sentenza impugnata

  • art. 323 cod. pen.

    Abuso d'ufficio: presente tra le imputazioni, ma alcune posizioni non censurate sono divenute definitive

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Interpretazione applicata: se in appello la Corte muta la valutazione delle prove dichiarative e quella mutata interpretazione riguarda la comprensione delle dichiarazioni di testimoni/parti, occorre rinnovare l'istruttoria o escutere direttamente il teste in appello; mancato adempimento determina annullamento con rinvio

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Questione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di persone coinvolte: la Corte del merito ha ritenuto non moretamente inammissibili le dichiarazioni di De Filippo in quanto acquisite secondo le regole e valutate nella loro coerenza

  • art. 83, comma 2 d.l. 18/2020

    Sospensione dei termini processuali per emergenza pandemica: la Corte ha calcolato la decorrenza utile per l'appello tenendo conto della sospensione ma, ove rilevante, ha anche considerato i giorni maturati prima della sospensione

  • artt. 157, 160, 161 cod. pen.

    Norme usate per il calcolo dei termini di prescrizione in relazione alle diverse categorie di reato (pene edittali diverse determinano termini prescrizionali differenti)

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Richiamata per il computo dei rinvii d'udienza e per stabilire la quantità di giorni effettivamente sospensivi ai fini della prescrizione

  • art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferita al termine per il deposito della motivazione e alla conseguente decorrenza del termine di impugnazione

  • artt. 585, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai termini e momenti processuali per l'impugnazione (appello della pubblica accusa)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di applicazione (da parte della difesa di Pellegrino) della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è assorbita dalla declaratoria di prescrizione ove effettuata

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: bisogna computare con precisione i giorni effettivi di sospensione e non limitarsi a conteggi forfettari; i rinvii d'udienza vanno sommati solo nei limiti del massimale previsto dalla norma (art.159) e le astensioni di categoria vanno anch'esse considerate quando aderite dalle difese
  • Sospensione per emergenza pandemica: nel calcolo dei termini processuali va tenuto conto del periodo di sospensione ex lege, ma vanno anche considerati i giorni maturati prima e dopo la sospensione per determinare la decorrenza effettiva dei termini di impugnazione
  • Cambio di valutazione delle prove dichiarative in appello: se la Corte d'appello perviene a una diversa interpretazione delle dichiarazioni (teste o persone informate sui fatti) che incide sul significato delle stesse, l'art.603(3-bis) c.p.p. impone la rinnovazione dell'istruttoria o l'escussione diretta del teste in appello; il mancato rispetto può determinare annullamento con rinvio
  • Limiti della cassazione: in sede di legittimità non è ammessa una rinnovata valutazione di merito delle prove (captazioni, immagini, frame) se non per vizio logico-giuridico o travisamento probatorio; le censure che chiedono di rivalutare il peso probatorio senza dimostrare travisamento sono inammissibili
  • Giudicato parziale e autonomia dei capi: se non si impugnano o non si ottiene l'annullamento di singole condanne, si forma giudicato parziale e non è possibile in cassazione far valere la prescrizione o rivedere automaticamente il trattamento sanzionatorio riferito ai capi già definiti; l'ammissibilità dell'impugnazione per un capo non estende il rapporto processuale agli altri capi già giudicati
  • Uso di captazioni e immagini: intercettazioni e frame possono integrare un quadro probatorio ma, presi isolatamente, raramente sono decisivi senza un coerente riscontro di contesto; la difesa deve mirare a dimostrare contraddizioni evidenti o travisamenti per ottenere accoglimento
  • Quando proporre eccezioni sulla prescrizione: va fatta attenzione a proporre la questione tempestivamente e con calcoli documentati dei periodi di sospensione; omissioni o vaghezze nella rappresentazione dei periodi sospensivi possono determinare l'inammissibilità o il rigetto della censura

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