Cassazione Penale, Sentenza n. 47123/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno con molteplici censure: 1) decorrenza della prescrizione per vari capi in ragione di corretta determinazione dei periodi di sospensione; 2) intempestività dell'appello principale della pubblica accusa (calcolo del termine in relazione alla sospensione per emergenza pandemica); 3) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità (in particolare sulla valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti come De Filippo e Coppola) e su qualificazione giuridica delle condotte (inductions indebite vs corruzione propria); 4) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione istruttoria in appello circa l'escussione diretta del teste Coppola; 5) contestazione della valutazione delle captazioni e delle immagini (frame) usate per provare le dazioni illecite; inoltre Pellegrino ha chiesto il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
Decisione mista. La Corte di cassazione ha: - dichiarato intervenuta estinzione per prescrizione, anteriore alla sentenza di appello, per alcuni reati (in particolare i capi 2), 3) e 8) riconducibili a fatti del luglio-agosto 2011) stanziando il computo corretto delle sospensioni processuali e riconoscendo che la prescrizione è maturata il 24.9.2022; - rigettato le censure sull'intempestività dell'appello della pubblica accusa (ha ritenuto l'appello tempestivo anche tenendo conto della sospensione per emergenza pandemica); - confermato la legittimità delle valutazioni del merito in ordine a diversi capi (es. capo 1, capo 9, capo 10, capo 11) e ha ritenuto non ammissibili censure che chiedevano mera rivalutazione di merito delle prove (captazioni, frame); - accolto invece i ricorsi con riguardo al capo 7) per Viscido e Conte: ha annullato la decisione di condanna in relazione al capo 7) per violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria o escutere direttamente il teste Coppola, data la centralità delle sue dichiarazioni e il nuovo diverso apprezzamento delle stesse), rinviando alla Corte d'appello per nuovo giudizio su quel capo e per riconsiderare l'effetto sul trattamento sanzionatorio complessivo; - ha disposto che per Ercole Pellegrino vada dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati nei capi indicati; - ha lasciato impregiudicate e divenute definitive le altre condanne non specificamente impugnate o non meritevoli di annullamento (formazione del giudicato parziale).
Norme richiamate
art. 319 quater cod. pen.
La Corte valuta la configurazione delle condotte (induzione indebita/induzione per costrizione) alla luce della fattispecie vigente all'epoca; per i fatti 2011 la soglia edittale considerata incide sul calcolo della prescrizione
art. 319 e art. 317 cod. pen.
Riferimento alle qualificazioni originarie: discussa la ricaduta tra induzione indebita e corruzione propria in funzione della dinamica delle offerte/sollecitazioni
art. 479 cod. pen.
Falso materiale/ideologico: la Corte ha confermato la rilevanza di condanne per falsi (capo 10) che corroborano la ricostruzione sui fatti correlati
art. 477 e 482 cod. pen.
Riqualificazione di fatto del capo 2) dai giudici del merito, indicata nella sentenza impugnata
art. 323 cod. pen.
Abuso d'ufficio: presente tra le imputazioni, ma alcune posizioni non censurate sono divenute definitive
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Interpretazione applicata: se in appello la Corte muta la valutazione delle prove dichiarative e quella mutata interpretazione riguarda la comprensione delle dichiarazioni di testimoni/parti, occorre rinnovare l'istruttoria o escutere direttamente il teste in appello; mancato adempimento determina annullamento con rinvio
art. 63 cod. proc. pen.
Questione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di persone coinvolte: la Corte del merito ha ritenuto non moretamente inammissibili le dichiarazioni di De Filippo in quanto acquisite secondo le regole e valutate nella loro coerenza
art. 83, comma 2 d.l. 18/2020
Sospensione dei termini processuali per emergenza pandemica: la Corte ha calcolato la decorrenza utile per l'appello tenendo conto della sospensione ma, ove rilevante, ha anche considerato i giorni maturati prima della sospensione
artt. 157, 160, 161 cod. pen.
Norme usate per il calcolo dei termini di prescrizione in relazione alle diverse categorie di reato (pene edittali diverse determinano termini prescrizionali differenti)
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
Richiamata per il computo dei rinvii d'udienza e per stabilire la quantità di giorni effettivamente sospensivi ai fini della prescrizione
art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Riferita al termine per il deposito della motivazione e alla conseguente decorrenza del termine di impugnazione
artt. 585, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai termini e momenti processuali per l'impugnazione (appello della pubblica accusa)
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta di applicazione (da parte della difesa di Pellegrino) della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è assorbita dalla declaratoria di prescrizione ove effettuata
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: bisogna computare con precisione i giorni effettivi di sospensione e non limitarsi a conteggi forfettari; i rinvii d'udienza vanno sommati solo nei limiti del massimale previsto dalla norma (art.159) e le astensioni di categoria vanno anch'esse considerate quando aderite dalle difese
- Sospensione per emergenza pandemica: nel calcolo dei termini processuali va tenuto conto del periodo di sospensione ex lege, ma vanno anche considerati i giorni maturati prima e dopo la sospensione per determinare la decorrenza effettiva dei termini di impugnazione
- Cambio di valutazione delle prove dichiarative in appello: se la Corte d'appello perviene a una diversa interpretazione delle dichiarazioni (teste o persone informate sui fatti) che incide sul significato delle stesse, l'art.603(3-bis) c.p.p. impone la rinnovazione dell'istruttoria o l'escussione diretta del teste in appello; il mancato rispetto può determinare annullamento con rinvio
- Limiti della cassazione: in sede di legittimità non è ammessa una rinnovata valutazione di merito delle prove (captazioni, immagini, frame) se non per vizio logico-giuridico o travisamento probatorio; le censure che chiedono di rivalutare il peso probatorio senza dimostrare travisamento sono inammissibili
- Giudicato parziale e autonomia dei capi: se non si impugnano o non si ottiene l'annullamento di singole condanne, si forma giudicato parziale e non è possibile in cassazione far valere la prescrizione o rivedere automaticamente il trattamento sanzionatorio riferito ai capi già definiti; l'ammissibilità dell'impugnazione per un capo non estende il rapporto processuale agli altri capi già giudicati
- Uso di captazioni e immagini: intercettazioni e frame possono integrare un quadro probatorio ma, presi isolatamente, raramente sono decisivi senza un coerente riscontro di contesto; la difesa deve mirare a dimostrare contraddizioni evidenti o travisamenti per ottenere accoglimento
- Quando proporre eccezioni sulla prescrizione: va fatta attenzione a proporre la questione tempestivamente e con calcoli documentati dei periodi di sospensione; omissioni o vaghezze nella rappresentazione dei periodi sospensivi possono determinare l'inammissibilità o il rigetto della censura
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