Cassazione Penale, Sentenza n. 35699/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per presunti reati di furto e tentato furto (capi n. 1, 2 e 4), deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto all'attribuzione degli episodi criminosi a suo carico; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo alla consistenza degli indizi, confermando che il tribunale del riesame ha adeguatamente argomentato l'attribuzione degli episodi (riconoscimenti fotografici, segnalazione delle targhe, rinvenimento di arnesi atti allo scasso, corrispondenza tra descrizioni e automezzo). Ha invece accolto il secondo motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., constatando che nella motivazione del provvedimento impugnato mancava ogni analisi sul rapporto tra i beni sottratti (o tentati) e l'autovettura che li conteneva e sull'effettiva condizione di lasciare incustodito il veicolo su strada pubblica. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., rimettendo la causa al tribunale del riesame di Brescia per integrare la motivazione in conformità ai principi di diritto indicati. Non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 625, co.1, n.7, c.p.
L'aggravante si applica quando gli oggetti sottratti dall'interno del veicolo costituiscono parte integrante o sono destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento del veicolo, oppure sono lasciati nel veicolo per necessità o consuetudine; occorre valutare il rapporto tra i beni e il veicolo e se il veicolo fosse effettivamente lasciato incustodito ed esposto alla pubblica fede
art. 309 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari, richiamata come base per l'intervento del tribunale del riesame
art. 213 c.p.p.
La Corte osserva che l'individuazione fotografica, anche se non formalmente conforme alle modalità di cui all'art. 213, può costituire grave indizio se effettuata a breve distanza temporale e senza profili di inattendibilità
art. 274, lett. c), c.p.p.
Richiamato perché la misura cautelare (basata su pericolo di recidiva) può fondarsi in presenza di circostanze aggravanti di specifico rilievo; la ricorrenza dell'aggravante è quindi rilevante per il mantenimento della misura
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che regola la possibilità di trattazione orale in udienza pubblica in Cassazione solo se espressamente richiesta; qui la requisitoria scritta del PG è stata depositata ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari è limitato alla legittimità e alla congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non alla rivalutazione degli elementi fattuali o dell'intensità degli indizi
- L'individuazione fotografica effettuata a breve distanza dai fatti e priva di evidenti profili di inattendibilità può integrare un grave indizio di colpevolezza idoneo a sostenere una misura cautelare
- L'aggravante dell'art. 625, n. 7, c.p. si applica con riguardo ai beni contenuti in un veicolo solo dopo una specifica valutazione del rapporto tra i beni e il veicolo (se parte integrante, destinati in modo durevole al servizio o lasciati per necessità/consuetudine) e della condizione del veicolo (incustodito/esposto alla pubblica fede)
- Se l'aggravante è utilizzata come base per misure cautelari (es. pericolo di recidiva), il giudice deve esplicitare nella motivazione i presupposti fattuali e giuridici che ne giustificano l'applicazione; la mancanza di tale analisi comporta annullamento e rinvio per integrare la motivazione
- Le censure meramente generiche e di natura fattuale, senza individuazione di specifici profili di illogicità o carenza motivazionale, sono in genere inammissibili in sede di legittimità sulle misure cautelari
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