Ordinanza n. 2109/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: 1) del P.T.R.I. del Distretto sanitario n. -OMISSIS- con cui sono state eliminate 2 ore di psicomotricità; 2) dei provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi e i contenuti, con i quali l'Asl ha deciso di eliminare dai P.T.R.I. le ore di psicomotricità; e per l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto del minore ad avere dal S.S.N., tramite l'ASL di Caserta, un trattamento riabilitativo comprensivo di 2 ore di psicomotricità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: P.T.R.I. che ha eliminato due ore di psicomotricità dal trattamento riabilitativo del minore, nonché gli atti presupposti dell'ASL di analogo contenuto
Esito
La controversia
Il genitore ha impugnato il P.T.R.I. relativo al distretto sanitario di riferimento, nella parte in cui sono state eliminate due ore di psicomotricità, deducendo la lesione del diritto del minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale, tramite l'ASL, un trattamento riabilitativo comprensivo di tali ore. Sono stati inoltre impugnati atti dell'ASL non individuati negli estremi e nei contenuti. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva già disposto il riesame del provvedimento, onerando l'amministrazione sanitaria di chiarire, con riguardo allo specifico caso del minore, le ragioni per cui le due ore di psicomotricità non fossero state ritenute necessarie. L'ASL, non costituita in giudizio, non risultava tuttavia destinataria della comunicazione della precedente ordinanza.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso il merito della controversia, ritenendo necessario che l'ASL ricevesse la comunicazione della precedente ordinanza di riesame. Ha quindi disposto che la Segreteria comunicasse all'ASL tale ordinanza unitamente al presente provvedimento e ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 26 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alle altre disposizioni indicate, per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal Tribunale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Prima di decidere il merito di una controversia relativa a un trattamento sanitario individuale, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione quando l'amministrazione sanitaria non abbia ricevuto comunicazione di una precedente ordinanza che le impone uno specifico riesame e chiarimento istruttorio.
- Quando il giudice richiede all'amministrazione di riesaminare un provvedimento sanitario con riferimento alle esigenze individuali del paziente, il contraddittorio e la previa conoscenza dell'ordinanza da parte dell'amministrazione costituiscono condizioni necessarie per la decisione di merito.
- In caso di diffusione di un provvedimento contenente dati relativi alla salute, devono essere oscurate le generalità e ogni ulteriore informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate o menzionate.
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