Sentenza del 11/07/2017 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contradditorio endoprocedimentale - Operatività limitata ai tributi armonizzati - Non sussiste - Principio immanente nell'ordinamento giuridico - Costituisce principio di garanzia - Obbligo di estensione ai tributi non armonizzati - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa preventiva attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è ritenuta obbligatoria ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare un provvedimento lesivo per il contribuente. La mancata instaurazione del contraddittorio determina la caducazione del provvedimento, poiché impedisce l'esercizio del diritto di difesa nella fase precedente all'adozione dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di instaurare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente prima di adottare un provvedimento lesivo. Il principio viene affermato come principio immanente nell'ordinamento e strumento di garanzia, non limitato ai soli tributi armonizzati, ma esteso anche ai tributi non armonizzati. Il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere gli elementi posti a fondamento della decisione e di presentare tempestivamente le proprie osservazioni.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
La preventiva attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce diritto del contribuente.
Il contraddittorio è qualificato come principio generale di garanzia e deve essere rispettato prima dell'adozione di un provvedimento tributario lesivo, indipendentemente dal fatto che si tratti di tributi armonizzati o non armonizzati.
Massime di principio
- Prima di adottare un atto tributario potenzialmente lesivo, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi contestati e di formulare osservazioni.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non opera esclusivamente nell'ambito dei tributi armonizzati, ma costituisce una garanzia generale applicabile anche ai tributi non armonizzati.
- La mancata instaurazione del contraddittorio, quando dovuto, può comportare l'annullamento o la caducazione dell'atto impositivo.
- Il contribuente deve poter esercitare la propria difesa prima e non soltanto dopo l'adozione del provvedimento.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l'atto sia lesivo e se la legge o la natura del procedimento impongano un confronto preventivo; in caso affermativo, l'assenza del contraddittorio può costituire un vizio invalidante.
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